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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da due contratti di durata stipulati per il conferimento e lo smaltimento di rifiuti da fibra tessile e di pulper presso un impianto di termovalorizzazione. La società attrice deduceva che la controparte aveva ridotto unilateralmente i quantitativi conferibili, aveva sospeso senza giustificazione alcuni conferimenti e aveva omesso di rispettare il preavviso dovuto per la revisione delle quantità accettate, con conseguente perdita di margine e danni da lucro cessante. Chiedeva inoltre il pagamento di un compenso per attività di consulenza e promozione commerciale. In primo grado otteneva parziale accoglimento; in appello veniva riconosciuta un'ulteriore voce risarcitoria, ma veniva esclusa la prova del danno da cessazione anticipata dei rapporti oltre una certa soglia. Con il ricorso per cassazione la società impugnava la sentenza d'appello con sei motivi: vizio motivazionale e violazione degli artt. 1375, 1218 e 1223 c.c. sulla quantificazione del danno da mancato preavviso nella riduzione dei quantitativi; nullità della sentenza per motivazione apparente sulla quantificazione del danno relativo a fermi tecnici e sospensioni del servizio; omesso esame del motivo d'appello sul rifiuto di ricevere alcuni carichi e sulla pretesa acquiescenza; omesso esame e motivazione carente sull'interpretazione della cessazione dei due contratti e sul preteso mutuo consenso; violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. per il mancato riconoscimento del lucro cessante fino alla scadenza contrattuale; violazione dei parametri del d.m. 55/2014 nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei sei motivi, perché accoglie l'eccezione preliminare della controricorrente: la procura alle liti per il giudizio di legittimità non risultava conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ma era stata rilasciata in epoca anteriore e in relazione al giudizio di merito. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata; una procura anteriore o generica non è idonea a sostenere il ricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo quale parametro della censura di nullità per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indicati come norme processuali fondanti i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi per sostenere l'inadempimento contrattuale e l'onere della prova dell'inesatto adempimento o dell'esimente

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione all'estensione del risarcimento ai danni conseguenza e al nesso di causalità

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ricostruzione dell'onere probatorio sul danno

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e con riferimento specifico al giudizio di legittimità; una procura rilasciata per il giudizio di merito o in data anteriore non consente la valida proposizione del ricorso.
  • La mancanza di una valida procura speciale alla data del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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