Cassazione Civile, Ordinanza n. 26970/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo contenzioso tra una società proprietaria di locali destinati all'accesso di un impianto di ascensore e la precedente proprietaria di altra unità immobiliare, poi dante causa della resistente. In un primo processo erano state affrontate questioni sulla natura del rapporto di utilizzo dei locali di accesso all'ascensore, sulla pretesa esistenza di una servitù di passaggio, sulla gratuità o meno dell'uso e sul corrispettivo dovuto per tale utilizzo. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza d'appello e la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, il processo era estinto. Le odierne ricorrenti, succedute per scissione alla società originaria, avevano quindi chiesto decreto ingiuntivo per ottenere dalla controparte sia la restituzione delle spese di lite già corrisposte in esecuzione della sentenza poi cassata, sia il pagamento di un indennizzo per l'uso precario degli spazi di loro proprietà dal 1991 al 2007. La resistente aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che la somma relativa alle spese era già stata versata e che non vi era un credito liquido ed esigibile per l'indennizzo. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione le società ricorrenti hanno denunciato: 1) motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza d'appello, per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sulla domanda di indennizzo ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 393 c.p.c., sostenendo che, per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, si fosse estinto l'intero processo con caducazione delle sentenze non coperte da giudicato, e quindi che la corte territoriale avesse errato nella ricostruzione degli effetti del precedente giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente assertiva e non idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, demandandole il riesame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze non coperte da giudicato, mentre resta vincolante il principio di diritto enunciato in cassazione nel caso di eventuale riproposizione della domanda in un nuovo giudizio tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
richiamato come parametro della censura sulla motivazione
richiamato per l'omessa pronuncia
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione e sui vizi denunciati
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle sentenze non coperte da giudicato; il principio di diritto della Cassazione resta vincolante anche in un nuovo giudizio
il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa solo se vi è identità del rapporto giuridico oggetto del precedente giudizio
richiamato per escludere la costituzione di una servitù in difetto di forma scritta
il possesso utile ad usucapionem richiede un potere di fatto non riconducibile a mera detenzione o concessione del proprietario
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è nulla quando si risolve in affermazioni apodittiche o di mero rinvio alla decisione precedente senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale ma non eliminato.
- Se il giudizio di rinvio non viene riassunto, l'estinzione travolge l'intero processo e fa cadere anche la sentenza d'appello riformata, salvi i capi già coperti da giudicato perché non impugnati; la sentenza di cassazione conserva però efficacia vincolante anche in un nuovo giudizio instaurato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
- Il giudicato sostanziale si estende solo al rapporto giuridico effettivamente deciso e ai capi necessari della pronuncia; non si può invocare il giudicato oltre i limiti oggettivi e soggettivi del precedente accertamento.
- Un diritto reale come la servitù non può dirsi acquistato per usucapione quando il potere di fatto iniziato come detenzione o per concessione del proprietario non sia stato accompagnato da un atto di interversione idoneo a mutarne il titolo.
- La ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi cassata e la pretesa di indennizzi connessi a un rapporto personale o precario devono essere valutate verificando se il diritto azionato sia effettivamente trasferito all'avente causa o resti invece legato alla posizione della parte originaria del precedente giudizio.
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