Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un'azienda sanitaria aveva conferito a un avvocato l'incarico di difenderla in un giudizio di lavoro promosso da un dipendente per il riconoscimento di mansioni superiori. Il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda del dipendente, con pretese retributive e contributive rimaste indeterminate nel quantum. L'avvocato aveva poi richiesto il pagamento dei compensi professionali mediante decreto ingiuntivo, fondato su preavviso di parcella e parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. L'ente aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la parcella fosse stata redatta facendo riferimento a uno scaglione di valore errato, superiore a euro 103.000,00, mentre il tribunale aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile e aveva liquidato i compensi secondo i parametri medi della tariffa applicabile ratione temporis. In Cassazione, l'ente ha denunciato la violazione dell'art. 6, commi 5 e 6, del d.m. n. 127/2004 e delle relative tabelle, sostenendo che il tribunale, pur avendo affermato la complessità non elevata dell'attività difensiva e la liquidazione secondo valori medi per causa di valore indeterminabile, avrebbe poi recepito una parcella costruita su uno scaglione di valore diverso. Il professionista ha resistito con controricorso e, in via incidentale condizionata, ha dedotto la tardività dell'opposizione, assumendo che dovesse operare il principio di conversione del rito e non la salvezza degli effetti del rito scelto prevista dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente individuato il criterio di liquidazione applicabile, ossia i parametri medi riferiti a una causa di valore indeterminabile, e che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 6 del d.m. n. 127/2004. Ha inoltre osservato che la censura dell'ente, se intesa come contestazione di una concreta quantificazione fondata su singole voci della parcella, era inammissibile perché non specificava le voci non dovute, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Poiché il ricorso principale è stato respinto, la Corte non ha esaminato il ricorso incidentale condizionato sulla tardività dell'opposizione. L'azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il giudice di merito ha correttamente applicato le tariffe professionali vigenti, individuando i parametri medi per una causa di valore indeterminabile.
Tabella A, paragrafo II, d.m. n. 127/2004
Richiamata come base tariffaria per la liquidazione degli onorari.
Tabella B, paragrafo I, d.m. n. 127/2004
Richiamata come base tariffaria per la liquidazione dei diritti professionali.
Richiamato dal tribunale come norma che salva gli effetti del rito scelto, e non del rito da scegliere.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali, se il giudice di merito individua correttamente il criterio tariffario applicabile e motiva sulla base del valore della causa e della complessità dell'attività svolta, non è configurabile un errore di diritto solo perché la parte contesti in astratto la parcella recepita.
- Quando la controversia abbia valore indeterminabile, la liquidazione può essere effettuata facendo riferimento ai parametri medi della tariffa professionale vigente ratione temporis, purché il giudice espliciti il criterio seguito.
- La censura alla quantificazione complessiva delle spese o dei compensi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le singole voci della nota spese che assume erroneamente liquidate, per difetto di autosufficienza.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in merito a questioni preliminari o pregiudiziali ha natura condizionata e va esaminato solo se il ricorso principale è accolto.
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