Cassazione Civile, Ordinanza n. 26968/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva fatto redigere una perizia giurata di rivalutazione del proprio terreno e aveva versato due rate dell'imposta sostitutiva dovuta per la prima rivalutazione. Successivamente, volendo procedere a una nuova rivalutazione a un valore superiore, presentava istanza di rimborso di quanto già versato, deducendo che si fosse verificata una duplicazione dell'imposta e che il rimborso fosse tempestivo. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e il successivo diniego espresso, il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado e poi riformato in appello. In cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione dell'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70/2011 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la seconda rivalutazione e il versamento della prima rata avrebbero integrato il presupposto del rimborso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato la seconda rivalutazione e i relativi versamenti, nonché l'esatta data dell'istanza di rimborso, che secondo il ricorrente era successiva e comunque tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione del presupposto del rimborso. Ha interpretato la disciplina dell'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70/2011 nel senso che, quando il contribuente abbia effettuato una nuova rivalutazione e sia stato pacificamente versato il relativo importo, non è legittimo negare il rimborso della precedente imposta sostitutiva solo per una mancata coincidenza formale delle date tra istanza e versamento, se al momento del provvedimento amministrativo il versamento della nuova imposta era già avvenuto e si era dunque verificata la duplicazione d'imposta. Poiché tra le parti era pacifico che, al momento del silenzio-rifiuto, la prima rata della seconda rivalutazione era stata pagata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate, compensando quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), d.l. 13 maggio 2011, n. 70
"i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata ... e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata"
Il rimborso è ammesso quando il contribuente abbia già effettuato il versamento dell'imposta relativa alla successiva rivalutazione; il termine di decadenza decorre dal versamento dell'intera imposta o della prima rata dell'ultima rideterminazione.
art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente come disciplina del rimborso e del relativo procedimento, in collegamento con il termine decadenziale.
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale norma sui rimborsi e sul termine di decadenza; la Corte distingue la verifica della tempestività dell'istanza dal diverso presupposto sostanziale della già avvenuta duplicazione d'imposta.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma posta a base del motivo di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Norma posta a base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di beni, il diritto al rimborso della precedente imposta sorge quando il contribuente abbia effettivamente eseguito la nuova rivalutazione e abbia versato l'imposta dovuta per essa, così determinando una duplicazione del prelievo.
- La legittimità del diniego di rimborso va valutata avendo riguardo alla situazione di fatto esistente al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo o del silenzio-rifiuto; se a quella data il versamento della nuova imposta era già avvenuto, non può opporsi un mero rilievo formale sulla non coincidenza temporale tra data dell'istanza e data del versamento.
- La distinzione tra verifica della tempestività dell'istanza e verifica del presupposto sostanziale della duplicazione d'imposta impedisce che un dato meramente formale prevalga su un pagamento effettivamente intervenuto, quando il termine decadenziale risulti rispettato.
- Quando la controversia è definita sulla base di un dato pacifico e non contestato dalle parti, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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