Cassazione Civile, Ordinanza n. 26963/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese perché le parti intimate non hanno svolto difese. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il precedente Cass. n. 25485/2018, poiché la declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (intimati)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione. Nel corso del giudizio, le controversie tra le parti sono state definite con un accordo transattivo che prevedeva anche la rinuncia al ricorso; le ricorrenti hanno quindi depositato atto di rinuncia datato 14 luglio 2023. La Corte ha preso atto della rinuncia e della mancanza di attività difensiva delle intimate.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del ricorso per revocazione contro la sentenza di Cassazione.
Norma richiamata come motivo di revocazione azionato dalle ricorrenti.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando validamente depositata, determina l'estinzione del giudizio di revocazione senza necessità di una decisione sul merito.
- Se le parti intimate non svolgono attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
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