Cassazione Civile, Ordinanza n. 21862/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IVA non detratta, presentata dalla società per gli anni 2000-2004, che si assumeva ammissibile perché la disciplina nazionale di indetraibilità sarebbe stata incompatibile con la normativa comunitaria. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo formatosi il silenzio-rifiuto e dovuto il rimborso. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo: omessa pronuncia e violazione di legge per non aver la CTR esaminato la decadenza dal diritto al rimborso con riguardo all'IVA relativa agli anni 2000-2002, nonostante l'istanza fosse stata proposta solo nel novembre 2004; si richiama inoltre la disciplina speciale introdotta dal d.l. n. 258 del 2006 per i rimborsi IVA sulle autovetture e la necessità di un'apposita istanza telematica e documentazione. La contribuente resiste eccependo inammissibilità del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato con due motivi: nullità dell'appello dell'Ufficio per difetto di valida sottoscrizione e violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere l'Agenzia sollevato per la prima volta in appello la decadenza.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigetta il ricorso incidentale della società contribuente. Ritiene fondato il motivo principale perché la decadenza dal diritto al rimborso, trattandosi di termine previsto a tutela dell'Amministrazione in materia indisponibile, è rilevabile d'ufficio anche in appello e può essere eccepita per la prima volta in secondo grado; pertanto la CTR avrebbe dovuto esaminare prioritariamente la tempestività dell'istanza, che risultava desumibile dalle date in atti, senza soffermarsi sul merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude la nullità dell'appello dell'Ufficio, ribadendo che gli uffici locali dell'Agenzia possono stare in giudizio e impugnare tramite il direttore o altro soggetto preposto/delegato, senza necessità di una specifica delega esibita in giudizio, salvo prova dell'usurpazione del potere; rigetta anche la censura sull'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, qualificando la deduzione della decadenza come mera difesa o comunque come eccezione ammissibile. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla decadenza dedotta in appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, conv. in L. n. 278 del 2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale del rimborso IVA per i veicoli e la necessità di specifica istanza/documentazione
art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come disposizione sul rimborso IVA
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla tempestività dell'istanza e alla decadenza processuale
art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di dedurre la decadenza o di contestare i fatti costitutivi della pretesa; la deduzione della decadenza è ritenuta ammissibile
la decadenza stabilita per tutela di interessi indisponibili può essere rilevata d'ufficio anche in appello
artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
riconoscono la capacità processuale dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e la rappresentanza da parte del direttore o di altro soggetto preposto al reparto competente
art. 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 300 del 1999
richiamati nel ricorso incidentale sulla rappresentanza dell'ufficio e sulla delega di firma
art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno dell'asserita invalidità della sottoscrizione
art. 21-septies della L. n. 241 del 1990
richiamato nel ricorso incidentale quale base della dedotta nullità dell'atto d'appello
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla Corte come norma che prevede la nullità dell'avviso di accertamento se privo di sottoscrizione del capo ufficio o delegato
non osta alla deduzione in appello della decadenza in materia indisponibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi ad oggetto il rimborso di imposte, la decadenza dal diritto al rimborso, quando prevista a tutela dell'Amministrazione e relativa a materia indisponibile, è rilevabile d'ufficio anche in appello e può essere eccepita per la prima volta dall'Ufficio nel gravame.
- Nel contenzioso di rimborso IVA il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale; pertanto l'Amministrazione può limitarsi a negare i fatti costitutivi della pretesa o la qualificazione giuridica invocata senza incorrere nel divieto di domande/eccezioni nuove.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario non impedisce la deduzione di una decadenza che esprima un fatto estintivo o impeditivo della pretesa, quando tale questione sia desumibile dagli atti o comunque attenga a situazione indisponibile.
- Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati a stare in giudizio e a proporre impugnazione tramite il direttore o altro soggetto preposto al reparto competente; la valida rappresentanza non richiede, di regola, l'esibizione di una specifica delega, salvo prova dell'usurpazione del potere o della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio.
- In presenza di un motivo di gravame che investe la tempestività del rimborso o la decadenza, il giudice di merito deve esaminarlo in via pregiudiziale rispetto al merito della pretesa restitutoria.
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