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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato IVA, con cui venivano richiesti IVA, interessi e sanzioni per il mancato riconoscimento di un credito IVA indicato nella dichiarazione 2006, ma ritenuto insussistente perché derivante da una dichiarazione 2005 presentata senza compilazione del quadro IVA. Dopo la notifica della cartella, la società presentava una dichiarazione integrativa IVA "a favore" per il 2005, sostenendo che l’omissione originaria dipendesse da difficoltà organizzative e dalla mancata disponibilità della documentazione all’avvio dell’amministrazione straordinaria. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa favorevole era tardiva, perché presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, e che pertanto non poteva produrre effetti. La contribuente resisteva sostenendo che, in ogni caso, il credito era reale, era stato riportato nella dichiarazione successiva e poteva essere fatto valere anche in giudizio per opporsi alla pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur non condividendo la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui estendeva all’integrativa favorevole il termine quadriennale dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agenzia non avesse censurato l’altra ratio decidendi posta a base della decisione di merito: il credito IVA era stato effettivamente indicato nella dichiarazione relativa al 2006, risultava esistente e non contestato, e in giudizio il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dimostrando errori od omissioni della dichiarazione. Inoltre, in materia IVA, la Corte ha richiamato il principio di neutralità dell’imposta e ha osservato che il credito, sorto nel 2005, era stato esercitato nella dichiarazione 2006, nel rispetto del termine biennale ritenuto rilevante per la deduzione in giudizio, con conseguente conferma della legittimità dell’annullamento della cartella. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    Per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente l’integrazione in melius è soggetta al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; il termine non coincide con quello quadriennale dell’accertamento dell’Ufficio.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato per distinguere le ipotesi di integrativa diretta ad evitare un danno per l’erario e il diverso regime dell’integrativa a favore.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come termine di accertamento dell’Ufficio, ma ritenuto non automaticamente estensibile al termine per l’integrativa favorevole del contribuente.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come rimedio distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa, rilevante per la richiesta di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per correggere errori o omissioni in proprio favore è soggetta al termine speciale previsto dall’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e non al termine quadriennale di accertamento dell’Ufficio.
  • Anche quando la dichiarazione integrativa favorevole sia tardiva, il contribuente può comunque far valere in giudizio l’esistenza di un credito d’imposta o di errori della dichiarazione originaria per contestare la pretesa tributaria, poiché il contenzioso ha ad oggetto la legittimità dell’imposizione e non la sola ritualità formale dell’integrativa.
  • In materia IVA, il principio di neutralità dell’imposta impone di riconoscere il credito se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e il credito risulta effettivo e non contestato, anche se la dichiarazione annuale originaria era incompleta o omessa.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione; la mancata impugnazione di una ratio comporta il mantenimento della statuizione.
  • Il termine per la presentazione dell’integrativa a favore e il termine per esercitare il diritto al rimborso o per opporsi in giudizio alla pretesa fiscale operano su piani distinti e non sono sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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