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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi, tributi omessi, sanzioni e interessi. L'accertamento si fondava su un PVC redatto a seguito di verifica parziale, originata da un controllo svolto presso un fornitore abituale della contribuente, nel corso del quale era emersa una contabilità parallela da cui risultavano acquisti non fatturati. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della società; in appello la CTR aveva invece ritenuto legittimo l'accertamento fondato su documenti acquisiti presso terzi, considerati elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non adeguatamente contrastati. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 2727 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse fatto ricorso a presunzioni da altre presunzioni e che l'amministrazione non avesse assolto l'onere di provare i fatti posti a base della rettifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che, in materia di accertamento tributario, la contabilità in nero o la documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire valido elemento indiziario, idoneo a legittimare l'accertamento induttivo; ha inoltre escluso che nel caso concreto vi fosse violazione del preteso divieto di doppie presunzioni, ritenendo invece corretto l'uso di elementi documentali acquisiti presso terzi e la conseguente applicazione del criterio presuntivo, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, che non aveva fornito prova contraria. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva della parte resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondarsi su fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto; non esiste un divieto assoluto di inferenze presuntive successive, purché il ragionamento sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta acquisiti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'accertamento, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    La contabilità in nero, anche se rinvenuta presso terzi, può costituire elemento indiziario idoneo a legittimare l'accertamento induttivo.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    "i dati e le notizie di cui all'articolo precedente"

    Per l'accertamento del reddito le informazioni utilizzabili dagli uffici comprendono i dati e le notizie acquisiti secondo le previsioni normative richiamate.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    "sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi degli articoli precedenti ... e delle informazioni di cui siano comunque in possesso"

    Il controllo delle dichiarazioni può essere svolto utilizzando dati e notizie acquisiti dagli uffici anche al di fuori della contabilità formale del contribuente.

  • art. 32, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    "accessi, ispezioni e verifiche"

    Gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento possono essere acquisiti mediante accessi, ispezioni e verifiche e poi utilizzati in sede di rettifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione di legge; la Corte ha però escluso l'erronea applicazione delle norme invocate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, documentazione extracontabile o contabilità parallela rinvenuta presso terzi può integrare un valido elemento presuntivo, purché sorretta da riscontri che ne evidenzino gravità, precisione e concordanza.
  • Non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato mediante presunzioni può costituire la base per ulteriori inferenze presuntive, se queste conservano autonoma idoneità dimostrativa.
  • Quando l'Ufficio fonda la rettifica su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, l'onere di contrastare l'accertamento si sposta sul contribuente, che deve offrire prova contraria concreta.
  • Ai fini dell'accertamento del reddito, l'Amministrazione può utilizzare dati e notizie acquisiti in sede di accesso, ispezione o verifica, anche se reperiti presso terzi e indipendentemente dalla loro natura contabile o extracontabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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