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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale conseguente a una verifica della Guardia di Finanza su presunte operazioni di commercio di autovetture di provenienza comunitaria. Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe acquistato veicoli in Germania e li avrebbe rivenduti in Italia, talvolta tramite società "cartiere" prive di effettiva struttura e talvolta in proprio senza fattura, omettendo l'emissione di fatture, la tenuta delle scritture contabili, la presentazione dei modelli INTRA e la dichiarazione dei ricavi. L'Agenzia aveva quindi emesso avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2004, ricostruendo i ricavi mediante dichiarazioni degli acquirenti e applicazione di una percentuale media di ricarico desunta dal settore. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata l'attività imprenditoriale, valorizzando la mancanza di riscontri sui flussi finanziari e la dedotta attività di lavoro subordinato del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto cinque motivi: omesso/insufficiente esame del fatto della vendita di trenta autovetture senza fattura; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento presuntivo per errata ripartizione dell'onere della prova e svalutazione delle dichiarazioni dei terzi; insufficiente motivazione sul criterio di determinazione della base imponibile; omessa pronuncia per non avere il giudice tributario rideterminato il quantum anziché annullare integralmente l'atto; violazione dell'art. 55 TUIR per avere escluso la natura commerciale dell'attività in ragione della mediazione e del lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi del ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati sia il vizio motivazionale sia le censure di violazione di legge. Ha affermato che, nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti e di frodi carosello, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta forniti elementi indiziari idonei, grava sul contribuente la prova contraria. Ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente preteso dall'Ufficio prova documentale piena dei flussi finanziari e abbia svalutato senza corretta base giuridica le dichiarazioni degli acquirenti e gli elementi investigativi. Ha inoltre ritenuto contraddittoria e giuridicamente errata l'esclusione della natura commerciale dell'attività per la presenza di lavoro subordinato, poiché l'attività imprenditoriale può essere anche non esclusiva. Quanto al criterio di quantificazione, ha osservato che la sentenza impugnata non si è confrontata con la reale metodologia di ricostruzione dei ricavi/costi e, in ogni caso, nel processo tributario il giudice che reputi eccessiva la pretesa deve decidere nel merito, non limitarsi ad annullare l'atto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo previgente consente il controllo sul vizio di motivazione per omesso esame o motivazione insufficiente su fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e la violazione delle regole di diritto sostanziale e probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova va ripartito secondo i fatti costitutivi e le eccezioni; se l'Ufficio fornisce prova presuntiva idonea, il contribuente deve offrire prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per provare l'interposizione fittizia e la partecipazione alla frode, se gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è ammissibile e sufficiente se gli indizi presentano i requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento dei redditi può essere fondato su presunzioni nei casi previsti dalla norma.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo/presuntivo sulla base di elementi presuntivi.

  • art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986

    L'esercizio di impresa commerciale sussiste quando l'attività è svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva.

  • art. 2195 c.c.

    L'attività di intermediazione/commercio di autoveicoli rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non deve omettere di pronunciarsi sulla pretesa nei limiti in cui debba decidere nel merito; nel processo tributario non può limitarsi all'annullamento se ritiene soltanto eccessiva la quantificazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione dell'IVA va esclusa quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

  • art. 17 della direttiva 77/388/CEE

    La detrazione dell'IVA non spetta al partecipante consapevole o consapevole per ordinaria diligenza della frode.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può provare la pretesa anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando dichiarazioni di terzi, anomalie organizzative del fornitore e altri indizi convergenti.
  • Quando l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario idoneo a dimostrare la fittizietà dell'interposizione o la partecipazione del contribuente all'operazione evasiva, l'onere di dimostrare la diversa realtà dell'operazione e la propria buona fede si sposta sul contribuente.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esistenza di pagamenti tracciati o l'assenza di un vantaggio economico immediato non sono, da soli, idonei a escludere la partecipazione a una frode IVA o a neutralizzare la prova presuntiva dell'Ufficio.
  • L'esercizio di un'attività commerciale ai fini fiscali non richiede esclusività: la contemporanea svolta di lavoro subordinato non esclude la sussistenza di un'impresa abituale se l'attività commerciale risulta svolta in modo professionale.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, se il giudice ritiene eccessiva o errata la quantificazione dell'accertamento per ragioni sostanziali, deve verificare la pretesa nel merito e, se del caso, rideterminarla nei limiti accertati, anziché limitarsi ad annullare integralmente l'atto.
  • Il vizio motivazionale, nel regime previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste quando la sentenza ometta di confrontarsi con fatti storici decisivi e specificamente dedotti, specie se emergenti dagli atti dell'accertamento e del pvc.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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