Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione IVA, con recupero di IVA, interessi e sanzioni per asserito omesso o carente versamento. L’Ufficio aveva ritenuto non utilizzabile un credito IVA indicato nella dichiarazione 2006 perché derivante da una dichiarazione 2005 priva della compilazione del quadro IVA, e quindi non correttamente riportabile. La società sosteneva invece che il credito fosse reale, già maturato e dichiarato nell’annualità 2004, solo omesso per errore nella dichiarazione 2005, poi integrata, e comunque fatto valere in giudizio per neutralizzare la pretesa erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia deduceva violazione dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, assumendo che la dichiarazione integrativa 'a favore' fosse tardiva perché presentata oltre il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, e che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quadriennale previsto per l’accertamento dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Pur rilevando che la motivazione della CTR non era corretta nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine quadriennale dell’accertamento anche alla dichiarazione integrativa 'a favore', la Corte ha confermato comunque la decisione perché l’Agenzia non si era confrontata con l’altra ratio decidendi: in sede contenziosa il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando e provando l’esistenza di un credito IVA effettivo e non contestato nella sua sostanza. Inoltre, nel caso concreto il credito era stato comunque fatto valere entro il termine biennale rilevante per l’IVA, e risultava esistente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; nessun contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico dell’Agenzia per la sua qualità di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
Disciplina la dichiarazione integrativa 'a favore' del contribuente; la Corte ribadisce che essa va presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, non entro il termine quadriennale di accertamento.
art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
Distinzione tra integrazione per correggere errori a favore dell’erario e integrazione in favore del contribuente.
art. 43 D.P.R. n. 600/1973
Termine richiamato per l’accertamento dell’Ufficio, distinto dal termine per la dichiarazione integrativa a favore.
art. 38 D.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla Corte come distinto rimedio per il rimborso, autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa.
art. 28, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
Richiamato per il principio secondo cui la decadenza opera solo se il credito non è indicato nella prima dichiarazione utile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato, soggetta a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato, non applicabile all’Amministrazione statale nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa 'a favore' del contribuente, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, deve essere presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo; non coincide con il più ampio termine di accertamento spettante all’Ufficio.
- La mancata tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la pretesa impositiva, deducendo errori o omissioni della dichiarazione originaria, purché il credito o la minore imposta siano effettivi e dimostrati.
- Nel contenzioso tributario va distinta la disciplina delle dichiarazioni integrative e dei rimborsi dalla diversa tutela giurisdizionale contro l’atto impositivo: il giudice deve accertare la legittimità sostanziale della pretesa fiscale, non soltanto la regolarità formale dell’adempimento dichiarativo.
- In materia IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere il credito effettivamente spettante se il contribuente prova i requisiti sostanziali della detrazione, anche quando vi siano omissioni formali nella dichiarazione annuale, purché il credito sia fatto valere entro il termine decadenziale pertinente.
- Il ricorso per cassazione è infondato se censura una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata e non si confronta con un’autonoma e sufficiente ratio alternativa idonea da sola a sorreggere la decisione.
- Il credito IVA reale e non contestato nella sua esistenza non può essere disconosciuto solo per un errore formale di compilazione della dichiarazione, quando sia comunque emerso nel giudizio e sia stato esercitato nel rispetto del termine decadenziale applicabile.
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