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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito dell'ufficio all'istanza di rimborso proposta da una contribuente per ottenere il riconoscimento del 90% delle imposte relative ad annualità interessate dalla normativa agevolativa emanata a seguito del sisma che colpì la Sicilia orientale nel dicembre 1990. La CTR aveva confermato l'annullamento del silenzio-rigetto, ritenendo che l'agevolazione spettasse non solo a chi dovesse ancora versare le imposte, ma anche a chi le avesse già versate come sostituito d'imposta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, sostenendo che la disciplina non si applica ai soggetti che abbiano già assolto il tributo come sostituti d'imposta e richiamando anche il rilievo della Commissione europea circa il contrasto della misura con il diritto dell'Unione. La contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello le era stata notificata all'Agenzia il 17 febbraio 2016 e il ricorso era stato spedito il 13 luglio 2016, oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza della CTR era stata notificata all'Agenzia il 17 febbraio 2016 e che il ricorso per cassazione era stato spedito solo il 13 luglio 2016, quindi oltre il termine breve di 60 giorni. Poiché l'Agenzia, nel ricorso, aveva dato atto erroneamente della mancata notificazione della sentenza, la Corte ha ritenuto che l'ufficio avesse preso a riferimento il termine lungo semestrale, ma tale presupposto era inesatto. Il merito della censura sull'ambito applicativo della normativa agevolativa non è stato esaminato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata alle spese, oltre alla dichiarazione che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La norma è richiamata dall'Agenzia come base della disciplina agevolativa sui rimborsi connessi agli eventi sismici; la Corte non ne affronta il merito, perché dichiara il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato come disposizione rilevante per il rimborso agevolato invocato dalla contribuente; la Corte non ne esamina l'interpretazione sostanziale in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indica il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    Nel testo è indicato come riferimento alla produzione della copia del deposito della notificazione della sentenza presso la Commissione tributaria; la Corte richiama il dato fattuale della produzione, ma non sviluppa un principio interpretativo autonomo su questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo del contributo unificato non dovuto nei presupposti indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il rispetto del termine breve decorre dalla notificazione della sentenza impugnata; se la sentenza è stata notificata alla parte soccombente, il termine lungo dalla pubblicazione non è applicabile.
  • L'errore della parte ricorrente nel ritenere inesistente o non considerare la notificazione della sentenza non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando dagli atti risulti che la notificazione era invece avvenuta tempestivamente.
  • La verifica preliminare della tempestività del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito: in presenza di tardività, la Corte non affronta le censure sostanziali sulla corretta interpretazione della disciplina tributaria applicabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le spese seguono la soccombenza e restano a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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