Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso dell'imposta di registro e accessori pagati su un contratto avente ad oggetto il trasferimento di impianti radiofonici e dei connessi diritti di uso delle frequenze. La contribuente sosteneva che l'operazione dovesse essere qualificata come cessione di beni/impianti aziendali soggetta a IVA, e non come cessione di ramo d'azienda soggetta a imposta di registro proporzionale. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 per avere i giudici di merito attribuito al contratto natura di cessione di ramo d'azienda in modo non coerente con il suo oggetto effettivo. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1418 c.c. e 38 del D.P.R. 131/1986, deducendo che la presenza del riferimento alle frequenze non consentiva di affermare la nullità o l'illiceità del contratto, né di escludere il diritto al rimborso. La sentenza impugnata aveva rigettato l'appello confermando il diniego di rimborso, sul presupposto che il contratto dovesse essere trattato come cessione di ramo aziendale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Potenza e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché non aveva verificato, prescindendo dal nomen iuris adottato dalle parti, se il trasferimento avesse avuto ad oggetto soltanto impianti radiofonici e diritti di uso delle frequenze, fattispecie cui la disciplina sopravvenuta riconduce, per i rapporti pregressi, un regime fiscale non rettificabile nei termini sopra richiamati.
Norme richiamate
art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Per i contratti anteriori alla disciplina speciale, la qualificazione fiscale non può essere fondata in modo apodittico sul solo nomen iuris, dovendosi verificare l'effettivo oggetto del trasferimento; il giudice di merito non può trascurare la sostanza dell'operazione e la disciplina sopravvenuta rilevante per i rapporti pregressi.
art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Viene richiamato in relazione alla domanda di rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata, a fronte della tesi della contribuente di dover applicare l'IVA.
È invocato dal ricorrente per escludere che dalla cessione delle frequenze derivasse la nullità del contratto; la Corte non fonda su tale disposizione il decisum, assorbendo il motivo.
art. 27, comma 7-bis, del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177
"La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari"
La norma introduce un criterio legale di qualificazione per le cessioni di impianti radiotelevisivi, ma per gli atti anteriori al 28 dicembre 2011 salva la validità degli atti e ne impedisce la rettifica fiscale, imponendo di considerare irrilevante l'impropria qualificazione formale data dalle parti ai fini del trattamento tributario.
art. 40, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
È la disposizione che ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 27 del D.Lgs. 177/2005.
È richiamata come legge di conversione del D.L. 201/2011, da cui deriva la disciplina sopravvenuta.
art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
È richiamato quale termine residuale per la domanda di rimborso in materia tributaria, a conferma che il pagamento incontestato non esaurisce il rapporto se la richiesta di rimborso è proposta tempestivamente.
art. 23, comma 3, della Legge 3 maggio 2014 n. 112
È richiamato solo a supporto della possibilità, nella disciplina di settore, di trasferimenti aventi ad oggetto non solo rami aziendali ma anche singoli impianti.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di un silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, la qualificazione fiscale di un'operazione non può arrestarsi al nomen iuris usato dalle parti, ma deve verificare l'effettivo contenuto economico-giuridico del trasferimento.
- Quando una disciplina speciale sopravvenuta qualifica gli atti pregressi come validi e non rettificabili ai fini tributari, il contribuente può invocare il trattamento fiscale più favorevole e l'amministrazione non può opporre la qualificazione formale originaria per mantenere un'imposizione più onerosa.
- La salvezza fiscale degli atti pregressi in un settore regolato serve a garantire certezza agli operatori e neutralizza, per i rapporti anteriori, le controversie sulla distinzione tra cessione di impianti e cessione di ramo d'azienda.
- Il diritto al rimborso dell'imposta versata non è escluso dal fatto che il pagamento sia stato spontaneo, purché la domanda sia proposta nei termini di legge e non ricorra un rapporto ormai esaurito per preclusioni irretrattabili.
- Nel ricorso per cassazione, l'omessa o imprecisa indicazione delle norme violate non comporta di per sé inammissibilità, se dal contenuto della censura è comunque individuabile il principio di diritto che si assume violato.
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