Cassazione Civile, Ordinanza n. 27983/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine poi convertito, in un precedente giudizio, in rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. In esecuzione di quella sentenza, poi riformata, la società aveva corrisposto alla lavoratrice somme sulle quali aveva operato le ritenute fiscali e previdenziali. Dopo la riforma, la società ha agito per ottenere la restituzione di quanto pagato, ottenendo in primo grado e in appello una condanna della lavoratrice alla restituzione solo dell'importo effettivamente percepito, cioè al netto delle ritenute. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 12 e 14 preleggi, degli artt. 2033 e 2041 c.c., degli artt. 23 e 64 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di avere diritto al rimborso anche delle somme versate all'erario come sostituto d'imposta; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 quanto alla legittimazione al rimborso, che avrebbe spettato solo al lavoratore sostituito; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 in relazione alla prassi amministrativa che precluderebbe il rimborso al datore; 4) violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ritenuto norma residuale non invocabile; 5) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che anche il netto versato sarebbe stato diverso e che vi era stata condanna alle spese legali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza che aveva posto a carico del datore di lavoro il pagamento di somme al lavoratore viene riformata, il datore ha diritto alla restituzione di quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, perché tali somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Quanto alle ritenute versate all'erario, la Corte ha ricondotto la vicenda all'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, osservando che il diritto al rimborso spetta a chi ha effettuato il versamento sia nelle ipotesi di errore materiale sia in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo fiscale; nel caso di riforma della sentenza, l'obbligo fiscale viene meno con effetto ex tunc. La Corte ha inoltre ribadito che, ove sia decorso il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38, opera in via residuale l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha poi osservato che la modifica dell'art. 10 d.P.R. n. 917/1986 introdotta nel 2020 conferma l'orientamento giurisprudenziale prevalente e non conduce a soluzioni diverse. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specifico, non essendo stati riportati gli atti processuali necessari a verificare la dedotta omissione.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Il rimborso spetta a chi ha effettuato il versamento anche quando l'obbligo fiscale sia venuto meno totalmente o parzialmente per effetto della riforma della sentenza da cui il pagamento era derivato; non solo nei casi di errore materiale o duplicazione.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati dalla ricorrente a sostegno di un'interpretazione restrittiva e non analogica dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma il ricorso è stato respinto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripetizione dell'indebito; la Corte ha ritenuto che la restituzione debba riguardare solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973
Il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte; se poi il titolo viene riformato, si ha inesistenza totale o parziale dell'obbligo fiscale.
art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul sostituto d'imposta.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Ha natura residuale e di chiusura del sistema: l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, quando non operi il termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
art. 10 d.P.R. n. 917 del 1986
La modifica del 2020, che prevede la restituzione al netto della ritenuta, è stata letta come conferma dell'orientamento giurisprudenziale già prevalente, non come fonte di un diverso criterio.
art. 150, comma 1, d.l. n. 34 del 2020
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 10 d.P.R. n. 917/1986; non applicabile ratione temporis alla causa ma confermativo dell'orientamento consolidato.
art. 150, comma 3, d.l. n. 34 del 2020
Le nuove disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1 gennaio 2020, quindi non alla fattispecie decisa.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione va limitata a quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito; non è dovuta la restituzione di importi al lordo di ritenute che non sono mai entrate nel suo patrimonio.
- Se le ritenute fiscali sono state operate dal sostituto d'imposta su somme poi risultate non dovute per effetto della riforma del titolo giudiziale, l'obbligo fiscale viene meno ex tunc e il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario ricade nell'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
- Il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate all'Erario spetta, in via principale, al soggetto che ha eseguito il versamento, ma anche il percettore delle somme può essere legittimato a richiederlo e a impugnare il diniego secondo la giurisprudenza richiamata.
- Quando il termine di decadenza dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non sia più utilizzabile, opera in via residuale l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che consente l'istanza di rimborso entro due anni dal presupposto restitutorio.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza: è inammissibile se non indica chiaramente gli atti processuali e il contenuto da cui il fatto risulterebbe e la sua decisività.
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