Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, rettificando ai fini IRPEF/IRES e IVA le dichiarazioni del periodo d'imposta 2007 e contestando maggiori ricavi e operazioni non giustificate. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale: erano state annullate le riprese fondate su alcuni gruppi di operazioni bancarie, mentre era stata confermata la parte relativa a operazioni che il contribuente stesso aveva ricondotto a ricavi non dichiarati; inoltre, il giudice di primo grado aveva riconosciuto, per metà, l'aliquota agevolata prevista per l'imprenditore agricolo. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo non assolto dal contribuente l'onere di prova specifica e analitica sulla giustificazione di tutte le movimentazioni bancarie e negando il riconoscimento equitativo del trattamento agevolato. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso per mancata allegazione della delega di sottoscrizione; 2) carenza del potere del delegante e nullità/inesistenza dell'atto alla luce della declaratoria di incostituzionalità richiamata; 3) violazione delle norme sulle indagini bancarie, delle regole probatorie e del criterio di valutazione della prova, sostenendo di avere documentato specificamente la riferibilità delle somme a operazioni non imponibili o già giustificate; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alle risultanze documentali; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo al gruppo di operazioni riconosciute come vendite di prodotti agricoli; 6) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle prove documentali. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e, in parte, il terzo profilo del terzo motivo, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati, censurando la CTR per non avere compiuto una verifica rigorosa e analitica della prova fornita dal contribuente rispetto a ciascuna singola movimentazione bancaria, avendo invece valutato le operazioni per gruppi; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente: ha accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti della motivazione, ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio per cui, in tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire prova analitica e il giudice deve verificare e motivare su ogni singola movimentazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di accertamento fondato su indagini bancarie, l'Ufficio può avvalersi dei dati dei conti correnti come base presuntiva; il contribuente deve superare la presunzione con prova analitica e specifica per ogni movimentazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; la doglianza sulla mancata delega non è esaminabile in cassazione se non tempestivamente proposta nei gradi di merito.
art. 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La nullità dell'accertamento per i vizi richiamati deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
secondo comma, n. 2 e n. 7
In materia IVA opera la medesima logica presuntiva delle indagini bancarie e dell'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione alla valutazione delle operazioni bancarie e della prova documentale.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati, ma ribadisce l'obbligo del giudice di verificare rigorosamente le prove offerte.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato prudente apprezzamento delle prove; la Corte collega la censura all'obbligo motivazionale del giudice di merito sulla prova di ogni singola operazione.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: l'onere di dimostrare l'estraneità delle movimentazioni a operazioni imponibili grava sul contribuente.
Richiamati dal ricorrente per contestare la natura delle presunzioni; la Corte precisa che la presunzione legale derivante dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge dedotta con riferimento alla nullità dell'atto e alle regole sugli accertamenti bancari.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatti decisivi; accolta solo nei limiti in cui la CTR non ha esaminato analiticamente le singole movimentazioni, mentre è inammissibile per difetto di specificità nei profili relativi alle singole fatture e al gruppo di operazioni agricole.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il dato da cui risulti il fatto omesso, come e quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e specificità nella deduzione dei motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In tema di accertamenti tributari fondati su indagini bancarie, i dati risultanti da conti correnti sono sufficienti a sorreggere la pretesa fiscale e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Per vincere la presunzione legale derivante dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica per ciascuna singola movimentazione, indicando puntualmente la causale e l'estraneità a fatti imponibili.
- Il giudice di merito, quando è chiamato a valutare giustificazioni relative a movimentazioni bancarie, deve verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle prove offerte rispetto a ogni singola operazione e darne conto in motivazione; non è sufficiente una valutazione per gruppi o per categorie generiche di movimenti.
- Le doglianze sulla nullità dell'avviso di accertamento per difetti di sottoscrizione o di delega devono essere tempestivamente proposte nei gradi di merito, altrimenti non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nel ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi, è necessario indicare in modo specifico il fatto, il momento in cui è stato discusso, la sua decisività e il dato processuale da cui risulta.
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