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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società una cartella di pagamento per maggiore IVA relativa all'anno 2008. La società aveva impugnato la cartella, ma sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale avevano ritenuto inammissibile il ricorso per mancata presentazione del reclamo previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: ha sostenuto che il testo introdotto dalla legge di stabilità 2014, che qualifica il reclamo come condizione di procedibilità e non più di ammissibilità, non era applicabile a un ricorso riferito a un atto notificato nel 2002; ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo previgente, con effetti retroattivi sui rapporti non esauriti. Lamentava quindi che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha precisato che, per gli atti processuali e i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 17-bis, si sarebbe applicato il testo previgente; tuttavia tale testo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98/2014, con conseguente venir meno ex tunc della disciplina nei rapporti non esauriti. Poiché nella causa era ancora controversa proprio la regolare introduzione del ricorso e il rapporto non era esaurito, non poteva più applicarsi la previsione che sanzionava con l'inammissibilità la mancata proposizione del reclamo. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    "La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"; poi, nel testo modificato, il reclamo diventa condizione di procedibilità

    La disciplina processuale del reclamo si applica solo ai rapporti e agli atti soggetti temporalmente alla relativa versione normativa; la versione originaria è stata dichiarata incostituzionale e non può più fondare l'inammissibilità nei rapporti non esauriti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di falsa applicazione della norma processuale che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Ha modificato l'art. 17-bis sostituendo la sanzione dell'inammissibilità con quella dell'improcedibilità per gli atti notificati dal 2 marzo 2014.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cessare l'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con effetti sui rapporti non esauriti.

  • art. 30 L. n. 87 del 1953

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale incide sui rapporti non esauriti e impedisce al giudice di fondare su quella norma una pronuncia sfavorevole se la questione applicativa è ancora sub iudice.
  • Quando una disciplina processuale viene modificata, la nuova regola non si applica retroattivamente agli atti compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa.
  • Se la norma che impone un adempimento preliminare al ricorso è stata espunta dall'ordinamento per incostituzionalità, la sua omissione non può più determinare l'inammissibilità del ricorso nei giudizi ancora pendenti.
  • Nel processo tributario, la qualificazione della mancata presentazione del reclamo come causa di inammissibilità o di improcedibilità dipende dal testo normativo temporalmente applicabile, ma viene meno se la disposizione originaria è stata dichiarata incostituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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