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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di lavori edilizi consistenti nella fusione e nell'ampliamento di un immobile, aveva rettificato il classamento e la rendita catastale dell'unità abitativa, attribuendole la categoria A/7, classe 4, vani 10,5, con rendita superiore a quella proposta nel DOCFA presentato dagli interessati, che indicava la categoria A/2, classe 4, vani 8. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, sostenendo che la decisione fosse solo per relationem alla sentenza di primo grado senza adeguata spiegazione; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, lamentando che l'avviso di accertamento fosse immotivato o comunque non sufficientemente motivato, poiché si limitava a recepire un classamento difforme da quello proposto senza spiegare le ragioni della divergenza, nonostante l'incidenza di elementi di fatto dell'immobile (tipologia e numero dei vani).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza di appello non fosse affetta da motivazione apparente, perché il giudice regionale aveva dato conto, sia pure sinteticamente, del percorso logico-giuridico seguito e aveva esaminato criticamente le censure di gravame, disattendendo la consulenza tecnica di parte. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nella procedura DOCFA, quando il riclassamento discende non da una mera diversa stima tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dalla diversa valutazione di elementi fattuali rilevanti come la tipologia dell'immobile e il numero dei vani, l'avviso deve contenere una motivazione più approfondita, idonea a spiegare le specifiche ragioni della rettifica e a consentire la difesa del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti. Le spese di lite di ogni fase e grado sono state compensate integralmente per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale parametro del contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la nullità della decisione impugnata per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene evocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte nega la ricorrenza del vizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    È invocato per censurare l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene fondato il motivo.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte afferma che, nel caso di divergenza su elementi fattuali, la motivazione deve essere più specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il secondo motivo.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75

    È la base normativa della procedura DOCFA richiamata dalla Corte per il classamento catastale.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come disciplina attuativa della procedura DOCFA e del classamento catastale.

  • art. 40 ss. d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    È richiamato per i criteri tecnici di classificazione catastale, inclusa la valutazione dei vani catastali.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa stima tecnica dei medesimi elementi.
  • Se l'Amministrazione, nel rettificare il classamento, incide su elementi fattuali dichiarati dal contribuente, come la tipologia dell'immobile o il numero dei vani, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica e specificare le ragioni concrete della divergenza, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello non è nulla quando il giudice di secondo grado non si limita a un richiamo acritico della decisione di primo grado, ma ne recepisce le argomentazioni dopo averle esaminate criticamente alla luce dei motivi di gravame.
  • Nel giudizio di legittimità, la consulenza tecnica di parte non ha valore di prova in senso proprio, ma costituisce un elemento difensivo che il giudice può disattendere con adeguata motivazione.
  • Nel riclassamento catastale, la variazione del numero dei vani e della loro distribuzione può costituire un elemento fattuale autonomamente rilevante e non una mera rettifica aritmetica, con conseguente necessità di una motivazione rafforzata dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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