Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2004, emesso a seguito di PVC, con recuperi a tassazione di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni e interessi. La società aveva ottenuto l'annullamento integrale in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio solo in parte, confermando alcuni recuperi relativi, tra l'altro, a costi per nolo di mezzi ritenuti non inerenti, mentre ha mantenuto fermi altri rilievi favorevoli alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sul capo dei costi di nolo; violazione dell'art. 1350 c.c. se la CTR avesse ritenuto necessaria la forma scritta dei contratti di nolo; violazione delle regole sulle spese di lite. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale con sette motivi: errata applicazione delle regole sull'onere della prova in tema di costi per personale distaccato; illegittima deduzione di quote relative a terreni adibiti a discarica e a cava; illegittima deduzione del compenso dell'amministratore, che nel medesimo periodo risultava anche dipendente di altra società; erronea deduzione di costi per leasing di autovetture e carburanti; nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione sulla detrazione IVA di euro 40.000. In pendenza del giudizio la società ha anche impugnato il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata della lite, sostenendo di aver commesso un errore scusabile nel calcolo della somma dovuta. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, perché la disciplina applicabile non contempla l'errore scusabile e non è suscettibile di interpretazione analogica con altre sanatorie. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, ravvisando motivazione apparente della CTR sul recupero dei costi per nolo di mezzi. Ha dichiarato assorbiti il secondo e terzo motivo della società. Sul ricorso incidentale ha dichiarato inammissibile il primo motivo sui costi per personale distaccato, perché diretto a una rivalutazione del merito; ha accolto i motivi relativi ai terreni adibiti a discarica e a cava, affermando che i relativi costi non si trattano come ammortamento di beni materiali ma come spese pluriennali da ripartire ex art. 108, comma 3, TUIR secondo criteri coerenti con la durata dell'utilità del bene; ha respinto il motivo sul compenso dell'amministratore; ha accolto il motivo sui costi di leasing e carburante per autovetture, per difetto di un'apprezzamento concreto dell'inerenza; ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il motivo sulla motivazione della statuizione IVA e infondato quello per ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite; ha accolto parzialmente il ricorso principale della società, limitatamente al vizio di motivazione apparente sul recupero dei costi per nolo di mezzi; ha accolto parzialmente il ricorso incidentale dell'Agenzia, in particolare sui costi relativi ai terreni adibiti a discarica e a cava e sui costi per leasing e carburanti delle autovetture; ha dichiarato assorbiti alcuni motivi del ricorso principale e inammissibili o infondati altri motivi dell'incidentale; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Sul giudizio relativo al diniego di definizione agevolata non è stato riconosciuto alcun errore scusabile, poiché la disciplina invocata non lo prevede e non consente estensioni analogiche.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b)
la definizione agevolata della lite va richiesta secondo i presupposti e gli importi previsti dalla disciplina speciale; non è previsto un generale errore scusabile nel calcolo della somma dovuta
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale base normativa della domanda di definizione agevolata
art. 132, secondo comma, c.p.c.
la motivazione apparente integra nullità della sentenza quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di requisiti di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve essere motivata; l'assenza di un reale apparato argomentativo determina nullità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o ultrapetizione
richiamato dalla società per sostenere che la CTR non poteva inferire la necessaria forma scritta dei contratti di nolo oltre i casi tassativi di legge
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite
nella versione applicabile ratione temporis
richiamato in relazione alla compensazione parziale delle spese
norma sulle spese nel processo tributario
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il costo è deducibile solo se inerente all'attività d'impresa; il contribuente deve fornire prova idonea dell'inerenza quando contestata
richiamato sul riparto dell'onere della prova in materia di deducibilità dei costi
art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
non si applica ai costi di acquisto dei terreni adibiti a discarica o a cava secondo i criteri dell'ammortamento di beni materiali
art. 108, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio
costituisce la norma di riferimento per ripartire in più esercizi i costi dei terreni adibiti a discarica o a cava, secondo criteri coerenti con la durata dell'utilità economica
richiamato dall'Agenzia in tema di deducibilità del compenso dell'amministratore
richiamato dall'Agenzia in tema di deducibilità del compenso dell'amministratore
invocato dalla CTR ma ritenuto non rilevante ai fini della questione sul compenso dell'amministratore
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze
richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. per il processo tributario
richiamato per la validità della notificazione a mezzo PEC nel giudizio di cassazione
richiamato per la validità delle notifiche telematiche
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nel caso del ricorso avverso il diniego amministrativo in unico grado
art. 16, comma 9, l. n. 289/2002
richiamato solo come raffronto; la Corte ne esclude l'applicazione analogica alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018
richiamato per il deposito di memoria in camera di consiglio
richiamato per i poteri istruttori del giudice di rinvio
Massime di principio
- Ricorre motivazione apparente quando la decisione contiene solo formule assertive o richiami generici e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la deducibilità di un costo presuppone l'inerenza all'attività d'impresa; quando l'Ufficio la contesta, il contribuente deve fornire elementi concreti e non meramente assertivi a sostegno della deduzione.
- Per i costi relativi a terreni destinati a discarica o a cava non si applica in via automatica la disciplina dell'ammortamento dei beni materiali: occorre invece ripartire il costo tra più esercizi secondo criteri coerenti con la durata dell'utilità economica del bene.
- La deduzione di costi per autovetture va valutata in concreto, considerando natura e uso dei mezzi nell'impresa, non potendo essere negata o ammessa sulla base di semplici sospetti astratti.
- La disciplina speciale delle definizioni agevolate fiscali, essendo eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva né di applicazione di istituti come l'errore scusabile se non espressamente previsti.
- La contestazione del compenso dell'amministratore non è automaticamente fondata sulla sola circostanza che l'amministratore svolga anche altra attività lavorativa; occorre verificare in concreto la compatibilità e, se dedotta, la specifica contestazione sulla congruità deve risultare ritualmente allegata.
- Nel giudizio di cassazione relativo a sentenze tributarie, le notifiche del controricorso e del ricorso incidentale a mezzo PEC sono valide se effettuate secondo le norme del codice di procedura civile e della disciplina sulla notificazione telematica.
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