Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica sui conti correnti a lui intestati, con recupero a tassazione per l'anno 2007 di maggiore Irpef. In primo grado il ricorso è stato respinto per mancata documentazione dei movimenti bancari contestati; in appello la decisione è stata confermata dalla CTR, che ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie e ha affermato, in termini generali, che per i movimenti riconducibili ad attività d'impresa debbano considerarsi ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, con onere del contribuente di provare i costi deducibili. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di soggetti non dirigenziali; 2) nullità della sentenza per tardivo deposito; 3) motivazione apparente e illogica; 4) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto; 5) falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di non svolgere attività d'impresa ma di essere solo socio di società di capitali e di avere diritto al riconoscimento dei costi; 6) omesso esame di documenti decisivi che avrebbero chiarito natura, origine e destinazione delle operazioni contestate, incluse quelle riferibili al rimborso di finanziamenti soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la dedotta nullità dell'avviso non risultava essere stata dedotta nei gradi di merito, essendo quindi una questione nuova non proponibile in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza tributaria ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta invalidità della decisione. Ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a un generico richiamo alla decisione di primo grado e a enunciazioni astratte sulla legittimità degli accertamenti bancari, senza esaminare criticamente le censure di appello né valutare i documenti prodotti dal contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non risulta proposta nei gradi di merito; le nullità dell'atto tributario sono soggette al principio di conversione in motivi di gravame.
Richiamato dal ricorrente in relazione al deposito della sentenza, ma la Corte ha escluso invalidità per il ritardo nel deposito.
Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ha natura ordinatoria, non perentoria, e la sua inosservanza non inficia la validità della decisione.
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè graficamente esistente ma priva di reale percorso argomentativo comprensibile.
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di percepire il fondamento della decisione e non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche.
Il motivo di omessa pronuncia è stato dedotto dal ricorrente, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.
Richiamato per l'utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione perché il motivo è assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Dedotto per la nullità della sentenza di appello, in particolare per il difetto di motivazione e per la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è sindacabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente.
Richiamato in chiave generale per affermare che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà.
Massime di principio
- Nel processo tributario le nullità dell'atto impositivo, anche se qualificate dalla legge come tali, devono essere fatte valere nei gradi di merito mediante specifici motivi di impugnazione; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il termine per il deposito della sentenza tributaria previsto dal d.lgs. n. 546/1992 ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione espressa, e la sua inosservanza non determina di per sé nullità della decisione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o alla mera adesione alla decisione di primo grado senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i motivi di appello e con le prove dedotte.
- In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di sindacare la sufficienza della motivazione, ma soltanto l'anomalia motivazionale che si risolve in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado, deve comunque dare conto, anche sinteticamente ma in modo intelligibile, dell'esame delle specifiche doglianze di gravame e delle allegazioni probatorie rilevanti, altrimenti la sentenza è affetta da nullità per difetto di motivazione.
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