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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18151/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda quattro documenti di addebito notificati nel 2012 con cui è stato richiesto a una società un conguaglio sulla tariffa rifiuti già corrisposta per l’anno 2010. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, sul rilievo che la richiesta di conguaglio fosse priva di adeguata motivazione, fondata sulla delibera comunale n. 50 del 2011 e, soprattutto, esprimesse un’imposizione retroattiva non consentita. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che il richiamo alla delibera comunale integrasse motivazione per relationem, anche perché l’atto era conoscibile e conosciuto; 2) violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che il contribuente avesse comunque compreso le ragioni del conguaglio e che l’atto avesse raggiunto il suo scopo; 3) violazione delle norme sulla tariffa rifiuti e sulla copertura integrale del servizio, sostenendo che tali norme legittimassero il conguaglio a saldo per il 2010, anche alla luce dell’incidenza dell’IVA; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme processuali tributarie e dell’art. 112 c.p.c., perché l’illegittimità della delibera comunale sarebbe stata dedotta solo tardivamente dal contribuente, con conseguente ultrapetizione del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo centrale sulla legittimità del conguaglio: il principio di irretroattività, sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c. e ribadito in materia tributaria dall’art. 3 l. n. 212/2000, non può essere derogato da una delibera amministrativa; inoltre, nessuna delle norme invocate attribuiva al Comune il potere di rideterminare retroattivamente la tariffa rifiuti per annualità pregresse. Ha quindi affermato che l’obbligo di copertura integrale dei costi non consente, di per sé, una tariffazione retroattiva. Ha poi respinto anche il motivo processuale, chiarendo che il giudice tributario può disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo presupposto illegittimo, purché esso sia investito dalle censure relative all’atto impositivo; pertanto era irrilevante la dedotta tardività dell’esplicita contestazione della delibera comunale. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato come parametro della motivazione degli atti amministrativi; la Corte non decide su questo motivo perché assorbito, ma ne resta ferma la possibilità di motivazione per relationem nei limiti di legge.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi; motivo assorbito per il rigetto della censura principale sulla retroattività.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere il raggiungimento dello scopo dell’atto; censura assorbita.

  • art. 49, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997

    non attribuisce ai Comuni il potere di rideterminare retroattivamente la tariffa rifiuti.

  • art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006

    non contiene una previsione che consenta la rideterminazione per il passato della tariffa; la copertura integrale dei costi va assicurata gradualmente e non legittima un conguaglio retroattivo.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. n. 158 del 1999

    disciplina la composizione della tariffa in parte fissa e parte variabile, senza prevedere il potere di applicazione retroattiva.

  • art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006

    consente l’efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento delle delibere tariffarie adottate entro il termine di approvazione del bilancio, ma non una retroattività indiscriminata né riferita ad annualità pregresse.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    esprime il principio generale di irretroattività della legge, non derogabile da atto amministrativo in assenza di specifica previsione legislativa.

  • art. 5 l. n. 2248 del 1865, All. E

    fondamento del potere-dovere del giudice ordinario/tributario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo presupposto.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo processuale sulla dedotta tardività delle eccezioni; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo processuale sulla dedotta tardività delle eccezioni; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo processuale sulla dedotta tardività delle eccezioni; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la disapplicazione dell’atto presupposto era comunque consentita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di irretroattività della disciplina giuridica, in materia tributaria rafforzato dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, non può essere derogato da una delibera o da un atto amministrativo generale in assenza di una specifica previsione legislativa.
  • Nel settore della tariffazione dei rifiuti, la necessità di copertura integrale del servizio non implica automaticamente il potere dell’ente di recuperare conguagli per annualità pregresse mediante atti aventi effetto retroattivo.
  • Le norme che disciplinano la deliberazione delle tariffe da parte degli enti locali consentono, al più, effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se l’atto è adottato nei termini, ma non autorizzano una generalizzata retrodatazione a esercizi già chiusi.
  • Il giudice tributario può disapplicare anche d’ufficio l’atto amministrativo presupposto dell’imposizione se illegittimo, purché la questione investa l’atto impositivo impugnato; non è decisiva la mancata formulazione di un’espressa eccezione di illegittimità fin dal ricorso introduttivo.
  • Quando il rigetto di una censura sulla legittimità sostanziale dell’atto impositivo è sufficiente a confermarne l’annullamento, le ulteriori censure su motivazione o vizi procedurali possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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