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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18133/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta in primo grado da alcuni comproprietari di un immobile contro i comproprietari dell'edificio confinante per ottenere la condanna alla riparazione di un tetto che provocava stillicidio sul cortile di loro proprietà. Il tribunale, e poi la corte d'appello, hanno ritenuto che una falda del tetto costituisse copertura utile solo alle unità immobiliari dei convenuti e che, perciò, le spese di manutenzione dovessero gravare soltanto su di essi. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione della disciplina delle riparazioni delle cose comuni e dell'art. 1123, ultimo comma, c.c., assumendo che fosse stata esclusa ingiustamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione e violazione di varie norme processuali e sostanziali, lamentando che non fosse stato adeguatamente esaminato il profilo del litisconsorzio e della corretta individuazione dei soggetti da evocare in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente i condomini o comproprietari pretermessi e di documentare i relativi titoli, onere che grava su chi deduce la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo al contenuto della sentenza di merito e alla individuazione operata dal consulente tecnico d'ufficio non poteva supplire a tale omissione, poiché tale circostanza costituiva comunque un obiter dictum e, in ogni caso, l'onere di allegazione e produzione grava sul ricorrente ai sensi dell'art. 366 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare la ripartizione delle spese di manutenzione della falda del tetto; la Corte richiama il tema solo per descrivere il motivo, senza sovvertire l'impostazione della sentenza di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Chi deduce la violazione del litisconsorzio necessario deve indicare specificamente i soggetti pretermessi e i loro titoli.

  • art. 354 c.p.c.

    La denuncia di mancata integrazione del contraddittorio richiede una specifica allegazione dei litisconsorti pretermessi e della loro posizione processuale.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve assolvere specificamente l'onere di allegazione e documentazione dei fatti e dei titoli posti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi censura in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario deve indicare in modo preciso i soggetti asseritamente pretermessi e produrre la documentazione dei rispettivi titoli, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di merito o agli accertamenti del consulente tecnico.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione comprende sia l'allegazione puntuale dei fatti rilevanti sia la produzione documentale necessaria a sorreggere il motivo; la sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di errori relativi al litisconsorzio necessario non può essere formulata in termini astratti, ma richiede la dimostrazione concreta della qualità di parte necessaria dei soggetti pretermessi e del rapporto che li lega al rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieLitisconsorzio necessarioProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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