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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18134/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da due provvedimenti del tribunale che avevano revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un soggetto, già ammesso in via anticipata e provvisoria dal consiglio dell’ordine, in relazione a due giudizi civili, e avevano contestualmente respinto l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore per l’attività svolta in quei procedimenti. L’opposizione proposta contro tali revoche e contro il diniego di liquidazione era stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità dell’ordinanza perché emessa da un magistrato diverso dal presidente del tribunale, in asserita violazione della disciplina sull’opposizione; 2) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato per avere computato anche i redditi della convivente more uxorio, sostenendo che la convivenza era cessata e che rileverebbe solo la coabitazione materiale risultante dallo stato di famiglia; 3) erronea valutazione della documentazione anagrafica e fiscale e carenza di motivazione; 4) violazione della norma che consente al giudice di chiedere d’ufficio atti e informazioni necessari, per non avere il tribunale acquisito ulteriori elementi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del provvedimento per il fatto che fosse stato emesso da un giudice diverso dal presidente del tribunale, chiarendo che si tratta di distribuzione interna degli affari e non di competenza in senso tecnico. Ha ritenuto corretta la considerazione dei redditi della convivente ai fini del patrocinio, affermando che la convivenza familiare rilevante comprende anche il convivente more uxorio e non può essere esclusa solo da una lettura formalistica delle risultanze anagrafiche; ha inoltre osservato che la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti. Ha infine reputato infondati sia il motivo sulla valutazione delle prove, perché il giudice di merito aveva usato un prudente apprezzamento della documentazione senza disattendere prove legali, sia quello sul mancato esercizio del potere di acquisizione officiosa, spiegando che tale potere-dovere opera nei limiti in cui vi siano atti o informazioni già disponibili utili a colmare lacune probatorie, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato. È stata altresì data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina l’opposizione avverso i provvedimenti in materia di spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2011

    attribuisce al capo dell’ufficio giudiziario la decisione sull’opposizione, ma la sua violazione non ricorre se il provvedimento è adottato da un giudice diverso nell’ambito della distribuzione interna degli affari.

  • art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    ai fini dell’ammissione al patrocinio, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante è dato dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, inclusi i conviventi more uxorio.

  • art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della revoca del beneficio; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito ha attribuito valore di prova legale a elementi non legali o ha trattato come liberamente apprezzabili prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare un difetto di motivazione; la Corte esclude che il provvedimento fosse immotivato.

  • art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 150 del 2011

    il termine va inteso come potere-dovere del giudice di decidere causa cognita, ma solo nei limiti in cui siano reperibili atti, documenti o informazioni utili a colmare lacune istruttorie concrete.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di opposizione ai provvedimenti sulle spese di giustizia, l’eventuale decisione resa da un giudice diverso dal presidente del tribunale non determina nullità, poiché attiene alla mera distribuzione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico.
  • Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito dell’istante va valutato tenendo conto anche dei redditi del convivente more uxorio e, più in generale, di chi partecipi al nucleo familiare di fatto e contribuisca al ménage familiare.
  • La convivenza rilevante per il patrocinio è una situazione di fatto e può essere dimostrata anche al di fuori delle sole risultanze anagrafiche; non è sufficiente una contestazione meramente formale, occorrendo una prova concreta della cessazione del rapporto.
  • In cassazione, la doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se si denuncia l’attribuzione di efficacia probatoria legale a elementi non aventi tale valore, oppure il contrario; non è consentito utilizzare la censura per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Il potere del giudice di acquisire d’ufficio atti e informazioni nei procedimenti relativi alle spese di giustizia va letto come dovere di decidere con cognizione completa, ma opera solo quando nel fascicolo o presso i soggetti indicati siano effettivamente reperibili elementi utili a integrare il quadro probatorio.
  • Quando la motivazione del provvedimento consente di comprendere che le ragioni della decisione valgono per entrambi i procedimenti o per tutti i profili dedotti, non può parlarsi di difetto assoluto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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