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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18129/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre soggetti, quali aventi causa di un precedente possessore, hanno agito per far accertare l'acquisto per usucapione di un appartamento intestato all'Erario e inserito tra i beni patrimoniali dello Stato a seguito di una procedura esecutiva. Secondo la loro ricostruzione, un originario atto di compravendita stipulato dal dante causa con il costruttore avrebbe in realtà simulato una permuta, poiché il costruttore si sarebbe obbligato a trasferire un appartamento già individuato nel progetto dell'edificio condominiale. Le attrici assumevano che, dall'ultimazione dei lavori, il dante causa si fosse immesso nel possesso esclusivo, pacifico e continuato dell'immobile uti dominus, e che tale possesso fosse poi proseguito in capo alle attrici fino al maturarsi dell'usucapione. La domanda era stata accolta in primo grado ma rigettata in appello. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'operatività del principio di non contestazione, nonostante la mancata presa di posizione dei convenuti sui fatti costitutivi dell'usucapione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita ammissione in appello di temi difensivi nuovi, come la contestazione del dies a quo del possesso e l'uso di presunzioni; 3) vizio di motivazione e irrilevanza della richiesta di regolarizzazione dell'immobile rispetto alla domanda di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nessuno dei tre motivi cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva rigettato la domanda non per una questione di non contestazione, né per questioni di novità delle difese, ma per difetto di prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, in particolare del decorso ventennale del possesso. La Cassazione ha ribadito che il principio di non contestazione non può estendersi a fatti estranei alla sfera di conoscenza e conoscibilità del convenuto, come il possesso ventennale dedotto a fondamento dell'usucapione, il cui onere probatorio grava su chi agisce. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per dedurre la violazione del principio di non contestazione; la Corte non accoglie la censura perché il fatto costitutivo dell'usucapione non rientra nella sfera di conoscibilità del convenuto e resta a carico dell'attore la prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che i fatti allegati e non contestati dovessero reputarsi provati; la Corte precisa che la non contestazione opera solo per fatti nella conoscibilità della parte onerata di contestarli.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l'introduzione di temi difensivi nuovi in appello; la censura è ritenuta irrilevante perché non investe la reale ragione del rigetto.

  • art. 2697 c.c.

    chi vuol fare valere un diritto in giudizio debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    La Corte lo richiama come regola decisiva: l'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1-bis, art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato per la disciplina dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione non può sostituire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato quando tali fatti non rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità della parte convenuta.
  • In tema di usucapione, il decorso del termine utile e il possesso uti dominus per il periodo prescritto costituiscono fatti costitutivi che devono essere provati da chi invoca l'acquisto a titolo originario.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi non aggrediscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si appuntano su profili diversi o superati.
  • L'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta centrale anche quando la controparte non contesti specificamente alcuni fatti allegati: la non contestazione non opera per fatti estranei alla conoscenza della parte chiamata a contestarli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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