Cassazione Civile, Ordinanza n. 18130/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento di occupazione abusiva e di rilascio di un immobile, con richiesta di risarcimento del danno, proposta davanti al Tribunale di Roma da alcuni soggetti nei confronti di altri occupanti o detentori del bene. La domanda è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe disatteso il dato letterale dell'atto notarile di compravendita del 1980, dal quale risultava che era stato venduto l'appartamento al primo piano e non quello al terzo piano oggetto della lite; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse attribuito rilievo probatorio a una precedente sentenza della Corte d'appello di Roma n. 439/2015. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati entrambi inammissibili, rilevando che il giudice di merito aveva fondato la decisione su una motivazione coerente e supportata da c.t.u., dalla quale risultava che l'appartamento descritto al primo piano rialzato e quello al terzo piano erano in realtà il medesimo bene, essendo la diversa indicazione del piano spiegabile con la conformazione inclinata del fabbricato. Quanto alla precedente sentenza richiamata, la Corte ha osservato che essa era stata correttamente ritenuta non rilevante perché resa tra parti diverse e con diverso petitum e causa petendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma mirassero a sovrapporre alla valutazione interpretativa e fattuale del giudice di merito quella della parte ricorrente. La motivazione della Corte d'appello è stata reputata effettiva, coerente e sufficiente a reggere la decisione, sia con riferimento alla ricostruzione dell'identità dell'immobile sulla base della c.t.u., sia con riferimento alla non spendibilità della precedente sentenza invocata. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può essere usata per sostituire l'interpretazione proposta dalla parte a quella compiuta dal giudice di merito quando quest'ultima sia coerente e motivata.
Il giudicato richiamato come fonte di prova non è rilevante quando la precedente decisione sia stata resa tra parti diverse e con diverso petitum e diversa causa petendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell'atto da parte del giudice di legittimità.
- La censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione logica, coerente e supportata da risultanze istruttorie.
- Una precedente sentenza non può essere valorizzata come elemento decisivo se è stata pronunciata tra parti diverse e in relazione a un diverso petitum e a una diversa causa petendi.
- La diversa collocazione formale di un bene immobile negli atti può essere superata in fatto dalla ricostruzione tecnica del giudice di merito, se la CTU dimostra che si tratta del medesimo cespite e spiega la divergenza con la conformazione del fabbricato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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