Cassazione Civile, Ordinanza n. 18131/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la natura di alcuni locali sottotetto di un edificio condominiale. I proprietari di due appartamenti situati al terzo e ultimo piano occupavano da anni tali locali e ne rivendicavano la proprietà esclusiva, allegandone la pertinenza ai loro appartamenti. Gli altri proprietari dell’edificio agivano per far accertare la natura condominiale del sottotetto, ottenerne il rilascio e il risarcimento del danno. In primo grado le domande venivano rigettate, mentre in appello veniva accertata la proprietà comune del sottotetto, ordinato il rilascio e negato il risarcimento. In cassazione le convenute censuravano la sentenza d’appello con due motivi: con il primo denunciavano travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.; con il secondo reiteravano la medesima critica deducendo violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse equivocato il significato della c.t.u. e avesse attribuito rilevanza a profili marginali, invece di cogliere che il sottotetto serviva solo da camera d’aria a protezione degli appartamenti sottostanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse svolto un ragionamento logico coerente, fondato sui titoli e, in difetto, sulla destinazione potenziale o attuale del sottotetto all’uso comune; ha inoltre osservato che la critica della ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla consulenza tecnica, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha respinto anche l’argomento secondo cui il giudice avrebbe ecceduto il proprio bagaglio culturale affrontando profili tecnici, rilevando che, nel caso concreto, il controllo aveva riguardato una perizia già agli atti e si era sviluppato con motivazione comprensibile e non oscura. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
è evocato dalla ricorrente per sostenere un vizio motivazionale, ma la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia motivata in modo coerente e comprensibile, quindi la censura non è ammissibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente per denunciare una motivazione apparente o comunque viziata; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza di merito logicamente sviluppata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato, se dovuta
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in un nuovo giudizio di merito sul contenuto della consulenza tecnica d’ufficio o sulla preferibilità tra c.t.u. e c.t.p.
- La sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia talmente carente o incoerente da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice; non basta contrapporre una diversa e analitica ricostruzione dei fatti, pur logicamente argomentata.
- La qualificazione del sottotetto come parte comune o pertinenza dell’ultimo piano dipende anzitutto dai titoli; in mancanza, rileva la destinazione attuale o potenziale del vano all’uso comune o al servizio comune, valutata in base alle caratteristiche strutturali e funzionali.
- Un sottotetto può essere considerato pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano solo quando assolva esclusivamente alla funzione di isolamento e protezione dagli agenti esterni e non abbia dimensioni o caratteristiche tali da consentirne un’utilizzazione autonoma.
- Il giudice di merito può esaminare e confrontare valutazioni tecniche presenti in atti senza eccedere il proprio ambito cognitivo, purché la motivazione resti intellegibile e non si risolva in un tecnicismo oscuro.
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