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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18135/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel corso di un giudizio di separazione personale pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, a un consulente tecnico d'ufficio era stato affidato l'incarico di accertare la capacità economico-patrimoniale dei coniugi in un determinato arco temporale, con riferimento a immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, depositi bancari, investimenti e redditi di qualunque natura. Il Tribunale, in sede di opposizione ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011, aveva confermato il decreto di pagamento, liquidando un compenso molto elevato mediante scomposizione dell'attività del consulente in sei distinte operazioni e applicando in parte l'art. 2 e in parte l'art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002. Il ricorrente principale ha censurato questa impostazione deducendo violazione degli artt. 2 e 3 delle tabelle del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che: il compenso doveva essere liquidato in modo unitario ai sensi dell'art. 3, perché l'incarico riguardava la valutazione complessiva di un patrimonio; la norma sull'art. 2, relativa alla materia contabile, era stata impropriamente applicata alla valutazione dei redditi; l'attività istruttoria più complessa non poteva essere valorizzata se non nei limiti dell'unico incarico conferito; non era corretto scindere il patrimonio del singolo coniuge tra beni immobili e beni mobili. Anche l'altro coniuge ha proposto controricorso con impugnazione incidentale adesiva, sostanzialmente con le medesime censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e quello incidentale adesivo. Ha ritenuto che l'incarico conferito al consulente rientrasse interamente nell'art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, poiché diretto alla valutazione di patrimoni, e che l'opera del consulente non potesse essere artificiosamente frazionata in una pluralità di prestazioni autonome ai fini della liquidazione del compenso. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato, rimettendo al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come base dell'opposizione al decreto di pagamento del consulente tecnico.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    Norma richiamata come base del procedimento di opposizione al decreto di pagamento.

  • art. 2 tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002

    La Corte esclude che si applichi alla valutazione della capacità economico-patrimoniale dei coniugi, trattandosi di incarico non riconducibile alla perizia contabile in senso stretto.

  • art. 3 tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002

    È la norma applicabile agli incarichi di valutazione di patrimoni; il compenso va determinato unitariamente per l'intero incarico, senza parcellizzare le singole indagini compiute.

  • art. 51 D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel ricorso come parametro per la liquidazione delle spettanze dell'ausiliario.

  • art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

    La pluralità delle verifiche può rilevare solo per l'eventuale aumento discrezionale dell'onorario da parte del giudice, non per moltiplicare le voci di compenso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Base per la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Consente di rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare la tempestività dell'impugnazione incidentale adesiva proposta nel controricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte osserva che la mancata formale rubricazione dei motivi non determina inammissibilità se le censure e le norme invocate sono comunque chiaramente individuabili.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando al consulente tecnico d'ufficio sia affidata una valutazione complessiva della capacità economico-patrimoniale di una persona o di coniugi, la liquidazione del compenso deve avvenire secondo il criterio normativo previsto per la valutazione di patrimoni, non secondo quello della mera consulenza contabile, se l'attività svolta è funzionalmente unitaria rispetto all'incarico.
  • La pluralità delle verifiche, degli accessi documentali e delle indagini svolte dal consulente non trasforma automaticamente l'incarico unitario in una serie di prestazioni autonome suscettibili di compensi separati; tale pluralità può incidere semmai sulla misura dell'onorario entro i limiti previsti o sull'eventuale aumento discrezionale.
  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, conta il tipo di accertamento disposto dal giudice e non la sola articolazione operativa scelta dall'ausiliario per eseguirlo.
  • In tema di impugnazione incidentale adesiva contenuta nel controricorso, è sufficiente che le censure e le norme invocate siano individuabili con chiarezza, senza che sia necessaria una formale rubricazione dei motivi.
  • La valutazione del patrimonio, anche se complessa e supportata da molteplici fonti documentali, resta un accertamento unitario se destinato a rispondere a un unico quesito del giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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