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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza su una società di persone per l'anno d'imposta 2006, estesa ad anni anteriori, conclusa con processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità di costi relativi a fatture passive ritenute emesse per operazioni oggettivamente inesistenti: da un lato lavori per la costruzione di un opificio industriale descritti in modo generico e non supportati da documentazione adeguata; dall'altro fornitura di pellami da un soggetto ritenuto privo di struttura operativa effettiva e qualificato come evasore totale. Sulla base del PVC venivano emessi avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci per recuperare imposte e redditi di partecipazione. In primo grado i ricorsi dei contribuenti venivano accolti; in appello la CTR rigettava il gravame dell'Ufficio ritenendo, tra l'altro, insussistente il raddoppio dei termini di accertamento e non specifici i motivi di appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto non devoluta la questione della decadenza, nonostante fosse stata riproposta come eccezione di parte contribuente; 2) violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 per avere negato il raddoppio dei termini, che secondo l'Ufficio operava in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta genericità dell'appello dell'Ufficio; 4) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. In punto di diritto, la Corte ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale, da verificarsi con prognosi postuma dal giudice tributario, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale; inoltre, ha ritenuto che l'atto di appello dell'Ufficio fosse specifico e idoneo a devolvere le questioni al giudice di secondo grado, mentre la motivazione della CTR non era apparente ma sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato per censurare la pretesa mancata devoluzione in appello incidentale della questione di decadenza; la Corte però rileva che la questione era stata effettivamente proposta e coltivata nel giudizio di merito.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    nella versione applicabile ratione temporis, prevede il raddoppio del termine di accertamento in presenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia penale; la Corte precisa che rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    norma parallela per l'IVA che, nella disciplina applicabile, subisce il medesimo regime di raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale.

  • art. 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006

    ha modificato rispettivamente l'art. 43 d.P.R. 600/1973 e l'art. 57 d.P.R. 633/1972 introducendo il raddoppio dei termini per ipotesi penalmente rilevanti.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato come parametro dell'obbligo di denuncia penale che fa scattare il raddoppio dei termini.

  • d.lgs. 74/2000

    evocato come insieme dei reati tributari cui si collega l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    la Corte ribadisce che l'appello tributario richiede specificità, ma tale requisito è soddisfatto anche con censure articolate in modo sommario purché consentano di individuare i capi impugnati e le ragioni della critica.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata lo rispetti.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso della necessaria ma non formalistica specificità dei motivi di appello, sufficiente a consentire l'esatta percezione delle censure e del loro oggetto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione apparente o inesistente.

  • art. 2 d.lgs. 128/2015

    norma transitoria che limita il nuovo regime del raddoppio dei termini e salva gli effetti degli avvisi già notificati nei casi indicati.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    richiamata come ius superveniens che ha eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini, ma non applicabile al caso per ragioni temporali.

  • L. 208/2015

    citata per le modifiche in materia di termini di accertamento, non decisive nella controversia perché non retroattive sul caso concreto.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, nella disciplina previgente alle riforme del 2015, il raddoppio dei termini opera quando emergano fatti che impongano la denuncia penale, e il giudice tributario deve verificare con valutazione ex post la sussistenza di tale presupposto, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esito del procedimento penale.
  • Il raddoppio dei termini non dipende dall'esercizio dell'azione penale né dalla successiva definizione del processo penale, essendo sufficiente l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., purché non utilizzato in modo pretestuoso o strumentale dall'Amministrazione.
  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, la specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né l'indicazione di elementi nuovi rispetto al primo grado; è sufficiente che l'atto individui i capi impugnati e contenga una critica, anche sintetica, delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non vi è nullità se la decisione espone, anche in modo sintetico, le ragioni di fatto e di diritto della statuizione.
  • Nel processo tributario la riproposizione di una questione già dedotta e respinta in primo grado può essere idonea a conservarla in giudizio, se dagli atti risulti chiaramente che essa è stata effettivamente devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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