Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARES 2013 emesso da un comune nei confronti di una società semplice che gestisce una struttura agrituristica. In appello era stato confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso, con riconoscimento della tassabilità dell’attività come utenza non domestica/alberghiera, della tassazione dell’intera superficie ritenuta funzionale all’attività, del diniego di riduzioni per stagionalità e del mantenimento delle sanzioni per omessa denuncia. La società ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) difetto di motivazione dell’avviso perché non riprodurrebbe o allegherebbe gli elementi istruttori richiamati; 2) violazione di giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza tra le stesse parti avrebbe già qualificato l’utenza come domestica e riconosciuto la sola tassabilità di parte dei locali; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica sulla tassabilità di ulteriori mq 561 e sul diniego della riduzione al 20%; 4) violazione delle norme sulla riduzione per attività stagionale, assumendo che l’attività fosse autorizzata solo per 180 giorni l’anno; 5) violazione delle norme sulle sanzioni, perché la SCIA/domanda al SUAP e la successiva condotta del comune escluderebbero l’omessa denuncia e l’incertezza normativa; 6) violazione delle regole sulle spese, per il mancato addebito al comune delle spese del primo grado. La Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi, rilevando tra l’altro: inammissibilità del primo per difetto di autosufficienza; infondatezza del secondo perché il giudicato esterno non vincola l’interpretazione della norma tributaria e comunque la classificazione tariffaria può essere rivalutata per annualità diverse; inammissibilità del terzo per doppia conforme e, comunque, correttezza della valutazione di funzionalità dei locali e dell’onere di denuncia; infondatezza del quarto perché la riduzione stagionale è facoltativa e richiede una previsione regolamentare; infondatezza del quinto perché la dichiarazione al SUAP non sostituisce la denuncia TARI e non vi era obiettiva incertezza; manifestata infondatezza del sesto perché le spese si regolano in base all’esito finale della lite.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento TARES 2013, ritenendo legittima la classificazione dell’attività agrituristica in una categoria tariffaria non domestica assimilabile a quella alberghiera, la tassazione anche di ulteriori superfici ritenute funzionali all’attività, il mancato riconoscimento della riduzione per stagionalità e l’irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia. È stata inoltre respinta l’istanza di riunione ad altri ricorsi pendenti per ragioni di ragionevole durata del processo. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, d.lgs. 296/2006
Per gli accertamenti dei tributi locali, la motivazione dell’atto rettificativo può ritenersi sufficiente se indica la maggiore superficie, la diversa tariffa o categoria applicata, senza necessità di esporre le fonti probatorie o le indagini compiute, che possono essere illustrate nel giudizio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le doglianze sono state ricondotte, a seconda dei casi, a violazione di legge o nullità della sentenza, ma la Corte ha spesso rilevato che si trattava in realtà di contestazioni di fatto o di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove allegate.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando effettua una valutazione delle risultanze probatorie.
art. 1362 c.c.
La censura è stata respinta perché mascherava una critica alla ricostruzione del fatto e all’interpretazione della portata di un precedente giudicato, non un vero errore ermeneutico.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non impedisce una nuova valutazione della disciplina tributaria per annualità diverse; l’interpretazione della norma non si consolida come vincolo autonomo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato interno/esterno, ma esclusa la sua violazione poiché la precedente pronuncia non precludeva la diversa decisione sulla nuova annualità.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e non meramente apparente; tuttavia, nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente o comunque non sindacabile in cassazione nei punti coperti da doppia conforme.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato per la sufficienza della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma richiamata a sostegno del vizio motivazionale, ritenuto insussistente o inammissibile.
art. 348 bis, ultimo comma, c.p.c.
La presenza di doppia conforme preclude il sindacato in cassazione sulle questioni di fatto decise in modo conforme nei due gradi di merito.
art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993
La riduzione tariffaria per uso stagionale è eventuale e discrezionale; richiede una previsione regolamentare del comune e non opera automaticamente in base alla sola stagionalità dell’attività.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Richiamato per la presunzione di produttività dei rifiuti dei locali/aree occupati, superabile dal contribuente con idonea prova nei casi e modi previsti.
art. 70 d.lgs. 507/1993
Il contribuente ha l’obbligo di presentare la denuncia dei locali tassabili e delle variazioni su appositi moduli comunali; tale denuncia non è sostituibile da altre comunicazioni amministrative come la SCIA o la pratica SUAP.
art. 73 d.lgs. 507/1993
Le circostanze di esclusione o riduzione vanno indicate nella fase amministrativa e riscontrate con elementi obiettivi o documentazione idonea, quando richiesto dall’amministrazione.
art. 76 d.lgs. 507/1993
La sanzione è collegata all’omessa denuncia e alle omissioni informative previste dalla disciplina TARSU/TARES.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L’esimente dell’obiettiva incertezza è stata negata perché la disciplina degli obblighi dichiarativi è stata ritenuta chiara.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
Il cumulo giuridico delle sanzioni non può essere applicato senza gli elementi necessari e senza la produzione dei dati/atti relativi alle violazioni rilevanti.
art. 12, comma 6, d.lgs. 472/1997
La continuazione si interrompe con la contestazione della violazione; la Corte richiama il principio ma ne esclude l’applicazione favorevole per carenza degli elementi probatori.
art. 91 c.p.c.
Le spese vanno regolate in base alla soccombenza finale complessiva, non per singoli gradi o fasi isolate del giudizio.
art. 17 d.lgs. 546/1992
Richiamato con riferimento al reclamo-mediazione tributario, ma gli accordi raggiunti in tale sede sono stati ritenuti limitati alla specifica controversia e non estensibili ad annualità diverse.
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
Il procedimento di mediazione è controversia-specifico e non produce automaticamente effetti vincolanti per altri atti o annualità.
art. 4 d.lgs. 23/2011
È stata richiamata per evidenziare che l’imposta di soggiorno ha finalità e soggetti passivi diversi dalla tassa sui rifiuti.
art. 14 direttiva 2008/98/CE
Richiamata dalla parte ricorrente sul principio chi inquina paga, ma la Corte non ha ravvisato contrasto con la classificazione tariffaria adottata.
art. 41 Regolamento UIC del Comune di Ragusa
Le esclusioni dalla tassazione richiedono indicazione nella denuncia originaria o di variazione e idonea documentazione; in difetto, possono essere riconosciute solo su istanza adeguatamente documentata. La disposizione, comunque, non era applicabile all’annualità 2013 secondo la Corte.
art. 40 Regolamento UIC del Comune di Ragusa
La censura della contribuente è stata respinta anche perché il regolamento era entrato in vigore successivamente all’annualità oggetto di accertamento.
d.P.R. 160/2010
Richiamato per confermare che lo Sportello unico per le attività produttive non sostituisce gli obblighi dichiarativi tributari previsti dalla disciplina TARSU/TARES.
d.P.R. 447/1998
Richiamato come disciplina previgente del SUAP, ritenuta non idonea a eliminare l’obbligo di denuncia tributaria separata.
l. 147/2013
Richiamata per il dato temporale di entrata in vigore della disciplina IUC, rilevante a escludere l’applicabilità del regolamento comunale invocato per l’annualità 2013.
Massime di principio
- In materia di motivazione dell’avviso di accertamento sui tributi locali, è sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali della rettifica, come superficie, tariffa o categoria applicata; le fonti istruttorie e le indagini a supporto possono essere oggetto di chiarimento nella successiva fase contenziosa.
- Il giudicato esterno non impedisce a un diverso giudice di interpretare autonomamente la disciplina tributaria per annualità differenti, poiché l’interpretazione della norma non si cristallizza in un vincolo autonomo e generalizzato.
- La classificazione tariffaria di un’attività ai fini della tassa sui rifiuti si fonda sulla capacità astratta e concreta di produrre rifiuti e sull’effettivo uso dei locali; in assenza di prova specifica contraria, il giudice può assimilare una struttura ricettiva alla categoria più vicina tra quelle previste dal regolamento.
- Le esclusioni e riduzioni della tassa sui rifiuti per aree pertinenziali, locali non produttivi o attività stagionali non operano automaticamente: il contribuente deve dedurle e provarle secondo le forme e nei tempi previsti dalla disciplina tributaria e regolamentare.
- La denuncia TARSU/TARES costituisce adempimento autonomo e distinto rispetto a SCIA, pratiche SUAP o altre comunicazioni amministrative; tali atti non sostituiscono la dichiarazione tributaria prescritta dalla legge.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa in tema sanzionatorio non è invocabile quando gli obblighi dichiarativi e le modalità di assolvimento risultano univoci.
- Le spese processuali si regolano secondo l’esito finale complessivo della lite e non possono essere rideterminate in base a una soccombenza soltanto parziale o virtuale riferita a singole fasi o ad altri giudizi non riuniti.
- La riduzione tariffaria per uso stagionale richiede una previsione regolamentare dell’ente locale; la sola limitazione temporale dell’autorizzazione all’attività non basta, di per sé, a fondare il beneficio.
- Gli accordi raggiunti in reclamo-mediazione o in una precedente controversia su altra annualità non si estendono automaticamente ad accertamenti relativi ad annualità diverse.
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