Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di pagamento TARI per l'anno 2020. La controversia riguardava, in sintesi, la pretesa tributaria relativa alla quota variabile della TARI applicata a due strutture alberghiere e ad un'area demaniale concessa, con richiesta di riduzione al 50% per asserita stagionalità dell'attività, oltre che la dedotta inutilizzabilità di alcune aree e l'autosmaltimento dei rifiuti. La ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando l'omessa risposta sulla riduzione della parte variabile per stagionalità e sul valore della perizia prodotta; 2) nullità/carenza di motivazione e violazione della disciplina sulla TARI, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto allegare all'avviso la rendicontazione dei rifiuti e motivare in modo più analitico la quota variabile; 3) violazione delle norme che prevedono la riduzione per uso stagionale, assumendo che la stagionalità fosse stata provata e che la riduzione spettasse anche senza la modulistica comunale; 4) violazione delle norme sul giudicato esterno, invocando precedenti decisioni relative alle annualità 2018 e 2019 che avrebbero già riconosciuto la riduzione del 50%; 5) violazione della disciplina emergenziale Covid, sostenendo che nel 2020 la riduzione dell'attività legata alla pandemia e alla contrazione degli sbarchi avrebbe imposto un abbattimento della quota variabile. Il Comune ha resistito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per vizi della notificazione a mezzo PEC.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Comune sulla notificazione, ritenendo sanate le eventuali nullità dalla tempestiva costituzione del controricorrente. Nel merito ha rigettato tutti i motivi di ricorso: ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito avesse comunque spiegato la ragione del rigetto; ha ritenuto corretta la decisione sulla motivazione dell'avviso TARI, osservando che l'indicazione delle superfici imponibili e della tariffa applicata era sufficiente e che, in mancanza di concreta attuazione del sistema di misurazione effettiva dei rifiuti, operava il criterio presuntivo; ha affermato che la riduzione per stagionalità presuppone la denuncia originaria o di variazione e non può essere fatta valere in giudizio in assenza di tale adempimento, rendendo inconferente la perizia prodotta; ha escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato, sia per difetto di autosufficienza sia perché il presupposto della riduzione è variabile da annualità ad annualità; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pandemia perché la questione non risultava dedotta nei precedenti gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'inammissibilità delle censure nuove o non dedotte nei gradi di merito.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte ricorda il "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza per motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 1, comma 652, L. 147/2013
"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»..."
La Corte lo interpreta nel senso che, in assenza di un concreto sistema di misurazione effettiva dei rifiuti conferiti, resta applicabile il criterio presuntivo di determinazione della quota variabile della TARI.
art. 1, comma 651, L. 147/2013
Richiamato per affermare che il comune può commisurare la tariffa secondo criteri regolamentari e presuntivi coerenti con il d.P.R. 158/1999.
art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dell'UIC
"la quota variabile è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio e all'entità dei costi di gestione"
La Corte ritiene che la disposizione non si discosti dal criterio legale e non imponga, di per sé, l'allegazione della rendicontazione all'avviso di pagamento.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 6, comma 2
La Corte lo richiama per affermare che, per le utenze non domestiche, in mancanza di misurazione effettiva si applica un sistema presuntivo basato su superficie e coefficienti di produzione.
art. 1, comma 656, L. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente in tema di riduzioni; la Corte però conferma che la riduzione richiede la previa denuncia della situazione che la giustifica.
art. 1, comma 659, lett. c), L. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente in tema di riduzione per uso stagionale.
art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina dell'UIC
Richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare della riduzione per stagionalità.
Richiamato per l'eccezione di giudicato esterno; la Corte ne esclude l'operatività nei termini prospettati.
Richiamato per il giudicato formale/esterno; la Corte nega che i precedenti relativi ad annualità diverse vincolino automaticamente la decisione sull'annualità 2020.
Invocato dalla ricorrente per la riduzione TARI in ragione dell'emergenza Covid; il motivo è dichiarato inammissibile perché non dedotto nei gradi precedenti.
Ordinanza della Regione Campania
Invocata dalla ricorrente in relazione alle restrizioni Covid e alla riduzione dell'attività sull'isola di Ischia.
art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994
Richiamato dalla controricorrente in tema di notificazione telematica e attestazione di conformità; la Corte ritiene sanati i vizi dalla costituzione del Comune.
art. 4, comma 3 bis, L. 53/1994
Richiamato dalla controricorrente per l'assenza dell'oggetto della notificazione in PEC; la Corte esclude l'inesistenza della notifica.
Richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che integrano violazione costituzionalmente rilevante; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- In materia di TARI, quando il sistema di misurazione effettiva dei rifiuti non sia concretamente attuato, la determinazione della quota variabile può legittimamente avvenire secondo il criterio presuntivo fondato su superficie e coefficienti di produzione, senza necessità di allegare all'avviso la rendicontazione analitica dei rifiuti.
- La riduzione del tributo per stagionalità o per uso non continuativo presuppone, in via ordinaria, la preventiva denuncia originaria o di variazione al Comune delle condizioni che la giustificano; in mancanza, la prova resa solo in giudizio è inidonea a fondare la riduzione.
- Il contribuente che invochi un'esclusione o riduzione TARI deve assolvere il relativo onere probatorio, ma tale prova assume rilievo nei limiti in cui il presupposto agevolativo sia stato previamente comunicato all'ente impositore secondo le forme previste.
- Il giudicato esterno in materia tributaria può esplicare efficacia su elementi tendenzialmente permanenti del rapporto, ma non su presupposti variabili da annualità ad annualità o comunque privi di durevolezza.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il relativo motivo è inammissibile.
- Le nullità della notificazione del ricorso per cassazione sono sanate dalla costituzione tempestiva della parte intimata, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
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