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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La lite riguarda una serie di atti emessi per la riscossione di accise e imposta di consumo relative all'anno 1979: un invito al pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria e un'intimazione di pagamento, oltre a un diverso giudizio su una cartella di pagamento impugnata da altro coobbligato. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'accoglimento delle proprie doglianze, con rilievi sulla nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, sulla mancata/notificata della cartella prodromica, sulla mancanza di sottoscrizione del preavviso di ipoteca e sul difetto di motivazione dell'invito al pagamento. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, per avere la CTR deciso nel merito pur constatando la mancata integrazione del contraddittorio nel procedimento relativo all'invito al pagamento, anziché rimettere la causa al primo giudice; 2) violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c. e omesso esame, per avere esteso al contribuente gli effetti dell'estinzione del giudizio dichiarata per un altro coobbligato; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella, sostenendo che la CTR avesse posto a base della decisione eccezioni non sollevate e che la notifica fosse regolare per compiuta giacenza; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti della riscossione, contro l'affermazione della CTR circa la necessità di sottoscrizione del preavviso di iscrizione ipotecaria; 5) violazione delle norme sulla motivazione per relationem dell'invito al pagamento, ritenuta dalla CTR illegittima.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, preso atto del giudicato che imponeva l'integrazione del contraddittorio nel procedimento sull'invito al pagamento, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa a quel procedimento e rimettere gli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. La decisione di appello è stata quindi cassata per nullità, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova in diversa composizione. Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il terzo motivo è stato respinto solo in parte e dichiarato inammissibile in parte; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte ha anche disposto la declaratoria di nullità delle sentenze di primo e secondo grado in relazione alla questione del litisconsorzio necessario e ha demandato al giudice di rinvio la nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio, e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la fase di trattazione in camera di consiglio e deposito di memorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo; il relativo profilo è stato assorbito insieme al secondo motivo.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario; la sua violazione ha determinato l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma che impone la rimessione al primo giudice in caso di nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    invocato per contestare l'estensione al contribuente degli effetti favorevoli della decisione resa a favore di altro coobbligato; il motivo è stato assorbito.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; il quinto motivo è stato assorbito.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato sia per la motivazione degli atti della riscossione sia per la sottoscrizione del preavviso di iscrizione ipotecaria; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel terzo motivo per contestare la proponibilità di eccezioni nuove in appello/legittimità.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione della cartella di pagamento e atti della riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità del destinatario.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    la Corte afferma che il giudice deve valutare la documentazione prodotta senza poter considerare validamente notificato l'atto solo per mancata contestazione, applicando il principio di acquisizione della prova.

Massime di principio

  • Nel processo tributario in presenza di litisconsorzio necessario, se il giudice di merito decide senza l'integrazione del contraddittorio imposta da un precedente giudicato, la sentenza è nulla e il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare la nullità, rimettere la causa al primo giudice e disporre la rinnovazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
  • Quando più giudizi riuniti hanno parti differenti, il contraddittorio in cassazione va riferito solo alle parti che conservano un concreto interesse all'impugnazione; non occorre coinvolgere soggetti rispetto ai quali il rapporto processuale è cessato o l'interesse è venuto meno.
  • In tema di notificazione degli atti della riscossione, il giudice deve valutare autonomamente la prova prodotta dall'agente della riscossione; la validità della notifica non può essere affermata solo per mancata contestazione della controparte.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa alla notificazione di un atto richiede specificità e autosufficienza: se si contesta la relata o si sostiene una diversa modalità di notifica, occorre riportarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la questione è resa superflua dall'esito di altri motivi o da un vizio assorbente che rende comunque invalido l'atto presupposto o conseguente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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