Cassazione Civile, Ordinanza n. 36826/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all'anno 2005 emesso nei confronti di una società agricola e dei soci, con recuperi a tassazione per: prestazioni occasionali ritenute estranee all'attività agricola; indetraibilità dell'IVA sui contratti di locazione di immobili sublocati ai dipendenti; imponibilità delle somme percepite per la sublocazione; indeducibilità di costi documentati da fatture ritenute irregolari; rettifica dei ricavi di vendita di foraggi al valore normale invece che al prezzo fatturato. In appello la CTR ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) omessa integrazione del contraddittorio con tutti i soci in ipotesi di litisconsorzio necessario; 2) illegittimità della notifica dell'avviso perché eseguita da soggetto privo dei requisiti di messo notificatore e impossibilità di sanatoria; 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) motivazione apparente e erronea qualificazione fiscale delle prestazioni rese a terzi; 5) difetto di motivazione sulla non deducibilità delle fatture di un fornitore; 6) omessa pronuncia sul rilievo relativo ai ricavi da vendita di foraggio; 7) erronea applicazione della disciplina fiscale sulla sublocazione degli immobili ai dipendenti e sulla relativa detraibilità IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur sussistendo in astratto il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di accertamento del reddito unitario, nel caso concreto il contraddittorio risultava comunque integrato per effetto della presenza in giudizio dei soci. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'eventuale invalidità della notifica era sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente aveva pienamente contestato il contenuto dell'atto in giudizio. Ha respinto il terzo motivo richiamando il principio per cui, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato, salvo specifiche previsioni di legge; e, quanto all'IVA, ha rilevato che non erano state indicate ragioni concrete che la parte avrebbe potuto far valere in sede procedimentale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale e che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché la motivazione della CTR sulla irregolarità delle fatture era sintetica ma sufficiente. Ha rigettato il sesto motivo ritenendo che la conferma integrale della sentenza di primo grado implicasse il rigetto anche del profilo sui maggiori ricavi da foraggio. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, confermando che i proventi della sublocazione non rientravano nell'attività agricola e che la relativa IVA non era detraibile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario e il corretto contraddittorio nel processo tributario.
norma invocata per il litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte afferma che, in astratto, impone l'integrazione del contraddittorio, ma nel caso concreto il requisito era comunque soddisfatto.
richiamati a sostegno della tesi sul litisconsorzio e sulla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati.
richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della imputazione automatica ai soci.
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento e notifica nel contesto dell'impugnazione tributaria.
invocato per sostenere che gravasse sull'ufficio l'onere di provare i poteri del soggetto che aveva eseguito la notifica.
richiamato dalla Corte per affermare la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; inoltre evocato dalla parte ricorrente sul tema della validità degli atti.
norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento.
artt. 50 e 274 D.Lgs. n. 267/2000
richiamati in relazione ai poteri del messo comunale e alla legittimità della notificazione.
invocato dal ricorrente come base del contraddittorio preaccertativo; la Corte esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
richiamato in tema di garanzie del contribuente e contraddittorio endoprocedimentale.
art. 97 Cost.
richiamato in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa nel procedimento tributario.
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, richiamata per denunciare motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della CTR era sufficiente.
art. 56-bis D.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla qualificazione fiscale delle prestazioni agricole rese a terzi.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sul motivo relativo ai ricavi da vendita di foraggio; la Corte ritiene che vi sia stato rigetto implicito.
richiamato per contestare il trattamento fiscale delle somme percepite dalla sublocazione, che la Corte considera redditi diversi.
richiamato congiuntamente all'art. 67 TUIR sul regime reddituale delle somme percepite per la sublocazione.
richiamato per sostenere la natura agricola delle operazioni; la Corte esclude che la sublocazione rientri nell'attività agricola.
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei redditi delle società di persone, il giudizio promosso da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente società e soci quando la contestazione investe elementi comuni della fattispecie impositiva; il litisconsorzio necessario va rispettato, ma il vizio è sanato se tutti i litisconsorti partecipano comunque al processo.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia ricevuto l'atto e ne abbia compiutamente contestato il contenuto in giudizio; in tal caso non ricorre un pregiudizio del diritto di difesa.
- Nel sistema nazionale, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati è necessario solo nei casi espressamente previsti dalla legge; per i tributi armonizzati la sua omissione può comportare invalidità dell'atto, ma il contribuente deve indicare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non è censurabile in sede di legittimità una motivazione sintetica ma intelligibile, né può trasformarsi il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito per rivalutare i fatti.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione complessiva del giudice di merito comporti un rigetto implicito della censura, essendo sufficiente che dal contenuto della sentenza emerga l'incompatibilità logica con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata.
- Ai fini fiscali, i proventi derivanti dalla sublocazione di immobili ai dipendenti non sono automaticamente riconducibili all'attività agricola e possono essere trattati come redditi diversi, con conseguente esclusione della deducibilità o detraibilità dei costi connessi se mancano i presupposti di inerenza all'attività esercitata.
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