Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originaria riguardava un'intimazione di pagamento per interessi maturati sul ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo per tributi relativi all'anno 2001. Il contribuente aveva proposto ricorso sostenendo, da un lato, l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione, assumendo che la cartella fosse stata notificata il 23 dicembre 2006 e che, quindi, il termine fosse decorso; dall'altro, deduceva di avere ricevuto nel 2010 una seconda cartella per i medesimi tributi, da lui considerata sostitutiva della precedente, e di averla pagata il 6 maggio 2010. In cassazione, però, il punto decisivo è divenuto il ricorso ulteriore avverso il diniego dell'istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018: il contribuente ha lamentato l'inammissibilità/inefficacia del diniego perché notificato solo il 4 dicembre 2020, oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020 previsto dalla norma e richiamando anche la disciplina sulle notificazioni degli atti processuali nel processo tributario. La Corte ha ritenuto fondata questa censura, osservando che il diniego era stato tardivamente notificato e che ciò aveva determinato il valido perfezionamento della definizione agevolata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata. Ha ritenuto che il diniego dell'Agenzia delle Entrate fosse stato notificato oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020 previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; per tale ragione ha considerato perfezionata la definizione agevolata della controversia. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
termine di prescrizione decennale
Richiamato dalla sentenza di merito per ritenere non maturata la prescrizione del credito tributario relativo a IRPEF e IVA.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 10; comma 12; comma 13
La domanda di definizione agevolata va decisa con provvedimento dell'ufficio e il diniego deve essere notificato entro il termine perentorio previsto dalla norma; la tardiva notificazione comporta il perfezionamento della definizione e rende priva di effetti l'istanza di trattazione della lite.
art. 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma richiamata insieme all'art. 6 come base della definizione agevolata della controversia tributaria.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 366, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il domicilio del ricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le notificazioni nel processo tributario devono seguire le regole proprie degli atti processuali.
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulle notificazioni processuali tributarie.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulle notificazioni processuali tributarie.
artt. 137 e seguenti c.p.c.
Richiamati come norme generali sulle notificazioni, applicabili nel processo tributario per il tramite dell'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione agevolata delle controversie tributarie, il mancato rispetto del termine perentorio fissato per la notifica del diniego da parte dell'ufficio determina il perfezionamento della definizione, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando la definizione agevolata si perfeziona per effetto della tardiva notificazione del diniego, l'eventuale istanza dell'amministrazione di proseguire la trattazione della lite resta priva di efficacia.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio quando risultino integrati i relativi presupposti formali e temporali, senza necessità di ulteriore decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In presenza di un provvedimento amministrativo di rigetto della definizione agevolata notificato oltre il termine perentorio, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del giudizio senza rinvio.
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