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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e la cartella presupposta, relative a somme richieste per omesso versamento di imposte dirette e indirette per un'annualità d'imposta. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta ritualità della notificazione della cartella e per carenza di vizi propri dell'intimazione. In appello il contribuente aveva contestato la validità della notifica, sostenendo che non si trattasse di irreperibilità assoluta ma solo relativa, poiché il proprio indirizzo di residenza era sempre rimasto invariato; aveva inoltre dedotto la prescrizione del credito e l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata comunicazione del controllo automatizzato. Nel corso del giudizio di legittimità il medesimo contribuente aveva poi depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia delle Entrate aveva però rigettato l'istanza con provvedimento notificato solo successivamente al termine previsto. Il ricorso per cassazione avverso tale diniego deduceva l'inammissibilità/invalidità del rigetto per tardiva notificazione, sostenendo che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 comportasse il perfezionamento della definizione agevolata e quindi l'estinzione della lite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego della definizione agevolata, rilevando che il provvedimento di rigetto era stato notificato oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo validamente perfezionata la definizione agevolata della controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, il diniego dell'ufficio deve essere notificato entro il termine perentorio fissato dalla legge; la notificazione tardiva rende inefficace il rigetto e conduce al perfezionamento della definizione se ne ricorrono gli ulteriori presupposti.
  • Quando la definizione agevolata si perfeziona per effetto del mancato tempestivo diniego dell'Amministrazione, il processo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, nei limiti previsti dalla relativa disciplina, paralizza la prosecuzione del giudizio sino alla verifica dell'esito dell'istanza; un'istanza di trattazione successiva dell'ufficio non può produrre effetti se il diniego è tardivo.
  • In materia di liti tributarie pendenti, il rispetto dei termini e delle forme della notificazione del provvedimento dell'Ufficio è decisivo ai fini della validità del diniego e della sorte del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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