Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e la cartella presupposta, relative a somme richieste per omesso versamento di imposte dirette e indirette per un'annualità d'imposta. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta ritualità della notificazione della cartella e per carenza di vizi propri dell'intimazione. In appello il contribuente aveva contestato la validità della notifica, sostenendo che non si trattasse di irreperibilità assoluta ma solo relativa, poiché il proprio indirizzo di residenza era sempre rimasto invariato; aveva inoltre dedotto la prescrizione del credito e l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata comunicazione del controllo automatizzato. Nel corso del giudizio di legittimità il medesimo contribuente aveva poi depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; l'Agenzia delle Entrate aveva però rigettato l'istanza con provvedimento notificato solo successivamente al termine previsto. Il ricorso per cassazione avverso tale diniego deduceva l'inammissibilità/invalidità del rigetto per tardiva notificazione, sostenendo che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 comportasse il perfezionamento della definizione agevolata e quindi l'estinzione della lite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego della definizione agevolata, rilevando che il provvedimento di rigetto era stato notificato oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo validamente perfezionata la definizione agevolata della controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa della notificazione della cartella secondo la tesi accolta nei gradi di merito, ma la decisione finale si concentra soprattutto sulla disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; il contribuente se ne è avvalso nel corso del giudizio di legittimità.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
prevede il termine perentorio entro cui l'ufficio deve notificare il diniego dell'istanza di definizione agevolata; il suo mancato rispetto comporta il perfezionamento della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
il deposito della domanda di definizione sospende/sterilizza la trattazione del giudizio; la successiva istanza di trattazione dell'ufficio è stata ritenuta priva di effetto.
art. 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
citato insieme all'art. 6 quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione del giudizio camerale in Cassazione.
artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal ricorrente per sostenere che la notificazione del diniego doveva seguire le forme degli atti processuali tributari.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio alle norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. in materia di notificazioni.
richiamati come disciplina generale delle notificazioni processuali.
Massime di principio
- Nella disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, il diniego dell'ufficio deve essere notificato entro il termine perentorio fissato dalla legge; la notificazione tardiva rende inefficace il rigetto e conduce al perfezionamento della definizione se ne ricorrono gli ulteriori presupposti.
- Quando la definizione agevolata si perfeziona per effetto del mancato tempestivo diniego dell'Amministrazione, il processo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, nei limiti previsti dalla relativa disciplina, paralizza la prosecuzione del giudizio sino alla verifica dell'esito dell'istanza; un'istanza di trattazione successiva dell'ufficio non può produrre effetti se il diniego è tardivo.
- In materia di liti tributarie pendenti, il rispetto dei termini e delle forme della notificazione del provvedimento dell'Ufficio è decisivo ai fini della validità del diniego e della sorte del processo.
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