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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007/2008 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori imposte, interessi e sanzioni, assumendo che la cooperativa non avesse i requisiti della mutualità prevalente. La cooperativa ha impugnato l'atto, perdendo in primo e secondo grado. In cassazione ha proposto cinque motivi: con il quinto ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato il parametro della quantità dei conferimenti dei soci, limitandosi al solo valore economico, mentre dagli atti emergevano dati sulla quantità di uva conferita dai soci e di vino/mosto acquistato da terzi; con il primo ha contestato, in relazione alla disciplina fiscale delle cooperative a mutualità prevalente, le conseguenze tratte dalla CTR sul regime applicabile; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia su specifiche doglianze circa la legittimità dell'avviso e la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente; con il terzo ha denunciato omessa motivazione sulla ripresa IVA di euro 9.227,00, ritenuta indetraibile, e sulla mancata applicazione dell'art. 34 d.P.R. 633/1972; con il quarto ha riproposto la medesima censura in diritto sulla indetraibilità IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo, perché la CTR aveva fondato la decisione sul presupposto errato che mancassero i dati relativi al parametro quantitativo dei conferimenti dei soci, mentre tali dati risultavano in atti; di conseguenza, il giudice di merito dovrà riesaminare la sussistenza o meno della mutualità prevalente applicando entrambi i criteri previsti dall'art. 2513 c.c. Ha inoltre accolto il terzo motivo per difetto di motivazione sul trattamento IVA della somma di euro 9.227,00 e sulla possibile applicazione dell'art. 34 d.P.R. 633/1972. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, il primo è stato assorbito dal quinto e il quarto assorbito dal terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque affrontato, sia pure sinteticamente, le questioni di fondo sulla qualificazione della cooperativa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato accolto il motivo per omesso esame di un fatto decisivo, consistito nella mancata valutazione del parametro quantitativo dei conferimenti dei soci, rilevante per stabilire la mutualità prevalente.

  • art. 2513 c.c.

    La verifica della mutualità prevalente deve essere compiuta attraverso i parametri normativi richiamati dalla Corte, considerando sia il criterio del valore sia quello della quantità dei conferimenti, ove i dati siano disponibili.

  • art. 1, comma 460, L. 311/2004

    La sua applicazione al regime IRES/IRAP della cooperativa dipende preliminarmente dall'accertamento della natura mutualistica prevalente o meno dell'ente.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    È stata censurata la ripresa a tassazione IVA come indetraibile, ma la Corte non ha deciso nel merito perché ha accolto il motivo per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 34 d.P.R. 633/1972

    La Corte ha rilevato la mancanza di motivazione sulla sua eventuale applicazione quale norma speciale per le cooperative di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.

Massime di principio

  • Nella verifica della mutualità prevalente di una cooperativa, il giudice di merito deve considerare i parametri normativi pertinenti e non può fondare la decisione su un solo criterio se dagli atti emergono dati anche sull'altro parametro rilevante.
  • Sussiste vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il giudice omette di esaminare un fatto decisivo già allegato e documentato in atti, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione del rapporto o dell'ente.
  • L'omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. non ricorre se la sentenza, anche sinteticamente, affronta la questione sottoposta; ricorre invece il vizio di motivazione o la nullità della sentenza quando manca del tutto una risposta sulla specifica domanda o censura.
  • Quando la qualificazione di una cooperativa incide sul regime fiscale applicabile, l'accertamento della natura mutualistica ha carattere preliminare e condiziona l'esame delle ulteriori doglianze relative a imposte dirette e IVA.
  • Il giudice tributario deve motivare specificamente sul trattamento fiscale contestato e sull'eventuale applicazione di norme speciali invocate dal contribuente; la totale omissione di motivazione sul punto comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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