Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte societarie emesso dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata, già estinta nel 2006. L'atto, notificato nel 2012, era intestato alla società estinta ma rivolto alle socie, quali successori nel debito sociale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello delle contribuenti ritenendo che la cancellazione della società avesse fatto venir meno la legittimazione attiva e passiva della società e precluso all'Ufficio di emettere e notificare atti impositivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. e dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, anche dopo l'estinzione della società, l'obbligazione tributaria si trasferisce ai soci e la notifica dell'atto alle socie è valida, poiché la pretesa può essere fatta valere nei loro confronti entro i limiti di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, non si estinguono tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società, ma opera un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali rispondono dei debiti sociali nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c. o illimitatamente secondo il tipo sociale. Ha quindi ritenuto valida la notifica dell'avviso alle socie e corretto l'esercizio della pretesa fiscale nei loro confronti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione.
La cancellazione della società produce estinzione dell'ente ma non estingue i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci nei limiti della responsabilità prevista dalla norma.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato in via analogica per ritenere valida la notificazione effettuata ai soci dopo l'estinzione della società, secondo la logica successoria propria dei debiti del dante causa.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.
- L'avviso di accertamento tributario può essere validamente notificato ai soci della società estinta, anche se l'atto è intestato alla società, quando la pretesa sia fatta valere quale successione nel debito sociale.
- Il limite della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. incide sul merito e sull'eventuale soddisfacibilità del credito, non sulla loro legittimazione passiva rispetto all'atto impositivo.
- L'assenza di utili o beni ripartiti in sede di liquidazione non esclude di per sé l'interesse dell'Erario a ottenere un titolo nei confronti dei soci, poiché l'interesse ad agire va valutato in modo dinamico.
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