Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte operata nel 2006 dal fondo pensioni del personale di una banca sulla capitalizzazione della rendita vitalizia spettante all'ex dipendente. Il contribuente aveva inizialmente domandato il rimborso di euro 28.441,26 e poi aveva ridotto la pretesa a euro 9.036,45. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, aveva impugnato l'inerzia davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; l'appello era parimenti respinto dalla CTR. In cassazione veniva dedotto un unico motivo: il giudice d'appello avrebbe errato nell'applicare l'art. 17 TUIR nel testo modificato dal d.lgs. n. 47 del 2000, perché la novella non sarebbe applicabile ai contributi versati prima del 1 gennaio 2001. Il ricorrente sosteneva inoltre che, nel calcolo della base imponibile, andassero sottratti i contributi versati dal lavoratore nei limiti del 4% delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi, secondo la disciplina previgente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente, in esecuzione di un accordo che chiude ogni rapporto relativo al trattamento pensionistico integrativo, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata e segue il medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è l'intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di detrarre i contributi versati dal lavoratore, poiché non sono esclusi dal reddito i soli contributi previdenziali e assistenziali imposti da disposizione di legge. Nel caso concreto, i contributi del dipendente sono stati qualificati come volontari, non essendo previsti e resi obbligatori da legge, e dunque concorrenti a formare il reddito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo novellato dal D.Lgs n.47 del 2000
la disciplina invocata dal contribuente non esclude, nel caso esaminato, che la prestazione in capitale del fondo pensione sia tassata secondo il regime proprio della prestazione integrativa di riferimento.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
non consente, nel caso concreto, di sottrarre dalla base imponibile i contributi versati dal lavoratore, perché la loro esclusione opera solo per contributi previsti da disposizione di legge.
la prestazione di capitale erogata dal fondo è reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va assoggettata al medesimo regime fiscale.
nel testo applicabile pro tempore
gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizione di legge.
l'Agenzia si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare a favore di un ex dipendente, quando sostitutiva o conclusiva del trattamento pensionistico integrativo, è fiscalmente assimilata alla pensione integrativa cui il beneficiario ha rinunciato.
- Ai fini della determinazione della base imponibile, non è consentito detrarre i contributi versati dal lavoratore se non risulta che essi siano stati imposti da una disposizione di legge; solo i contributi obbligatori per legge restano esclusi dal reddito.
- In materia tributaria, la questione della tassazione delle somme corrisposte dal fondo pensione va risolta applicando il regime fiscale proprio della prestazione in concreto erogata, non sulla base della mera data di versamento dei contributi se questi hanno natura volontaria.
- Quando il ricorso è respinto e l'Amministrazione non svolge difese, può essere dichiarata la mancanza di spese da regolare; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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