Cassazione Civile, Ordinanza n. 34958/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007, relativa a omesso versamento IVA per euro 5.811,07 comprensivi di accessori e sanzioni. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella, ma la CTR ha accolto l’appello dell’agente della riscossione e quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestiva la notifica della cartella e insussistente la contestata mancanza di prova della pretesa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, per avere la CTR attribuito valore probatorio a una fotocopia della relata di notifica nonostante il disconoscimento; 2) violazione degli artt. 139 c.p.c. e 25-26 d.P.R. n. 602/1973, per difetto di prova della notifica tempestiva entro il termine decadenziale del 31.12.2011; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato la mancata contestazione dell’Agenzia sulla pretesa tributaria; 4) violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, per omesso invio dell’avviso bonario; 5) violazione degli artt. 7, 16 e 17 l. n. 212/2000, dell’art. 8 d.lgs. n. 32/2001 e dell’art. 24 Cost., per difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e insufficiente esposizione, rilevando che il disconoscimento della copia non era stato chiaramente e tempestivamente allegato nei termini necessari e che comunque la censura non si confrontava con la motivazione della CTR. Ha ritenuto infondati il terzo e il quinto motivo: l’Agenzia aveva resistito all’impugnazione e, in un controllo automatizzato, non gravava su di essa l’onere di produrre la dichiarazione, spettando invece alla contribuente provare la discrasia tra dichiarato e richiesto; inoltre la cartella motivata con richiamo ai dati dichiarati è sufficiente in questo tipo di procedimento. Ha giudicato il quarto motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché l’omissione della comunicazione di irregolarità integra mera irregolarità e, nel caso di controllo automatizzato su dati dichiarati, non è necessario l’avviso bonario se non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La Corte ha quindi confermato la debenza della pretesa, ha condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la successiva iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati o reperibili negli archivi, senza necessità di valutazioni discrezionali.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Regola il controllo automatizzato in materia IVA, legittimando la cartella emessa in base ai dati della dichiarazione e dell’anagrafe tributaria.
Rileva ai fini del termine di decadenza per la notificazione della cartella; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica.
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
La copia fotostatica non autenticata ha efficacia probatoria dell’originale se non è disconosciuta in modo formale, specifico e tempestivo; il disconoscimento impone la produzione dell’originale o una verifica aliunde.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
Invocato dalla ricorrente sul tema dell’attestazione di conformità delle copie, ma senza specifica dimostrazione del contrasto con la decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica della cartella, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La censura sulla mancata contestazione non è stata accolta perché l’Agenzia aveva comunque resistito all’impugnazione, senza acquiescenza.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
L’obbligo del contraddittorio preventivo opera solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica automaticamente al controllo automatizzato su dati dichiarati.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
Rileva nel procedimento di liquidazione automatizzata e nella comunicazione di irregolarità, la cui omissione è stata ritenuta mera irregolarità non invalidante.
artt. 7, 16 e 17 l. n. 212/2000
Invocati per il difetto di motivazione, ma la motivazione per relationem ai dati dichiarati è sufficiente nei controlli automatizzati.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sullo Statuto del contribuente, senza esito favorevole.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della censura di difetto di motivazione, ma senza incidere sull’esito.
La Corte richiama il requisito di specificità del ricorso per cassazione, la cui violazione comporta inammissibilità dei motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la norma e con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte richiama il potere di correggere e integrare la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denuncia violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo della disposizione e il punto della decisione che se ne discosta; in difetto, la censura è inammissibile.
- La copia fotostatica di un atto o di una relata di notifica conserva efficacia probatoria se non viene disconosciuta tempestivamente, in modo formale, specifico e non equivoco; un disconoscimento generico o tardivo è inefficace.
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa per controllo automatizzato, se il debito deriva dai dati indicati nella dichiarazione, spetta al contribuente provare l’errore o la discrasia tra dichiarato e richiesto, essendo tale fatto impeditivo nella sua sfera di disponibilità.
- La cartella formata all’esito di controllo automatizzato può essere motivata mediante richiamo ai dati della dichiarazione e dell’anagrafe tributaria, perché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.
- L’omessa comunicazione di irregolarità o il mancato invio dell’avviso bonario non determina automaticamente la nullità della cartella, essendo rilevante solo quando la legge prescriva il contraddittorio preventivo per la presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
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