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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08014/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2014, emesso per locali siti nel Comune di Ciampino e adibiti ad attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi. La CTR aveva confermato il rigetto dell’appello della contribuente, ritenendo dovuto il tributo e negando l’esenzione richiesta. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità dell’avviso per difetto di motivazione e per mancata indicazione di modalità, termini e autorità dell’impugnazione, sostenendo che l’atto non fosse stato preceduto da un valido accertamento e che non fosse stata verificata l’insussistenza di servizi igienici e di produzione di rifiuti; 2) violazione della disciplina sulla TARI e sui rifiuti speciali, assumendo che il Comune non avesse provato l’effettivo servizio di raccolta/smaltimento presso i magazzini e che i rifiuti prodotti non fossero assimilabili agli urbani; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la circostanza che nello stabilimento non si producessero rifiuti, che lo smaltimento avvenisse presso un diverso sito aziendale e che la documentazione prodotta dimostrasse tipologia dei rifiuti e adempimenti eseguiti.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure. Ha escluso il giudicato esterno perché, in materia di imposte periodiche, esso opera solo per gli elementi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, non per quelli variabili da annualità ad annualità. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il giudizio di merito secondo cui l’atto impugnato era sostanzialmente un avviso bonario/invito al pagamento, dunque non rilevava la mancata indicazione di termini, autorità e modalità di ricorso. Sul secondo e terzo motivo ha affermato che la TARI è dovuta in presenza del possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, operando una presunzione relativa di produttività superabile solo con prova contraria del contribuente; le esenzioni per locali che non possano produrre rifiuti non sono automatiche e richiedono l’indicazione nella denuncia originaria o di variazione, supportata da elementi obiettivi o idonea documentazione. Nel caso concreto, la società non aveva presentato una denuncia di variazione idonea né fornito prova sufficiente dell’intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti. È stata quindi confermata la debenza del tributo e il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con i conseguenti effetti in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge per i primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    vengono qualificati come impugnabili gli atti con cui l’amministrazione comunica una pretesa tributaria ormai definita, anche se denominati in modo diverso

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente sul requisito di motivazione degli atti tributari

  • artt. 3 e 29 L. n. 241 del 1990

    richiamati dalla ricorrente sul contenuto e sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina dei rifiuti

  • art. 1, comma 649, L. n. 147 del 2013

    stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, se il produttore dimostra il trattamento conforme alla normativa

  • direttiva 2006/12/CE

    richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo

  • artt. 184, 195, 198, 218 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamati dalla ricorrente per contestare l’assimilazione dei rifiuti e la disciplina del servizio

  • art. 1, comma 641, L. n. 147 del 2013

    definisce il presupposto della TARI come possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e pone una presunzione relativa di produttività

  • art. 1, commi 659 e 660, L. n. 147 del 2013

    rimette ai regolamenti comunali la previsione di riduzioni o esenzioni in casi determinati, di natura eventuale e subordinata a disciplina locale

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato come base regolamentare comunale per riduzioni ed esenzioni

  • art. 8, comma 1, regolamento comunale TARI del 31 luglio 2014, n. 60

    «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità»

    la non soggezione al tributo va dedotta nella dichiarazione e deve risultare da elementi obiettivi o idonea documentazione

  • art. 657 L. n. 147 del 2013

    richiamato in contrapposizione alle riduzioni/agevolazioni per evidenziare la diversa natura delle riduzioni tecniche rispetto a quelle agevolative

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno su imposte periodiche vincola solo gli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende agli elementi variabili, dipendenti dalla specifica annualità d’imposta.
  • Un atto con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria già definita è impugnabile anche se formalmente denominato in modo improprio e anche se non indica termini, modalità o autorità di ricorso; tali omissioni non escludono di per sé la natura impositiva dell’atto, ma possono incidere solo sulla decorrenza dei termini o sull’eventuale rimessione in termini.
  • Ai fini TARI il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani integra una presunzione relativa di debenza del tributo; l’esclusione o l’esenzione richiede prova contraria specifica da parte del contribuente.
  • La non tassabilità dei locali che non producono rifiuti per natura, per stabile destinazione o per oggettiva inutilizzabilità non opera automaticamente: deve essere dedotta nella dichiarazione originaria o di variazione e supportata da elementi obiettivi o idonea documentazione.
  • La mera destinazione a magazzino, deposito o ricovero non basta, di regola, a escludere la TARI, poiché si tratta di funzioni operative generiche e non di per sé incompatibili con la produzione di rifiuti.
  • Le agevolazioni o riduzioni TARI per rifiuti speciali assimilati o per particolari condizioni di utilizzo sono eventuali e dipendono dalla disciplina regolamentare comunale, oltre che dall’onere probatorio e dichiarativo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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