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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un residuo debito derivante da un contratto di finanziamento, del quale l'opponente era fideiussore del debitore principale. In opposizione al decreto, il fideiussore deduceva: la nullità del monitorio per insufficienza della prova scritta del credito; la nullità del contratto di fideiussione per omessa consegna e per indeterminatezza dell'oggetto; l'erroneità del credito azionato e la prescrizione quinquennale degli interessi; la violazione degli obblighi informativi periodici; la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno. Soccombente in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto legittimata ad agire la banca/finanziaria, nonostante il credito sarebbe stato ceduto anni prima a un diverso soggetto; (2) violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatti/prove per avere la Corte d'appello respinto le censure su indeterminatezza del contratto, anatocismo, usura, tasso di mora e prova del credito, senza considerare la documentazione prodotta e, secondo il ricorrente, senza pronunciarsi adeguatamente su tali eccezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la dedotta cessione del credito integrasse, al più, un problema di titolarità sostanziale del credito e non un difetto di legitimatio ad causam; si trattava quindi di questione di merito, non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comunque coperta da giudicato interno perché non specificamente devoluta con l'appello contro la statuizione di primo grado sulla titolarità del credito in capo alla parte opposta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato le censure come meramente di merito e, pertanto, inammissibili in cassazione: la contestazione sulla determinatezza del tasso e sulla clausola "uso piazza" tendeva a una nuova valutazione del contenuto contrattuale e delle prove; inoltre la Corte ha rilevato che nei precedenti gradi il contratto era stato ritenuto determinato in ogni suo aspetto, anche perché il piano di ammortamento allegato indicava espressamente il tasso del 14% ed era parte integrante del contratto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità sostanziale del credito azionato è questione di merito e non di legittimazione ad agire: non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, se non devoluta con l'impugnazione avverso la statuizione di primo grado, resta coperta da giudicato interno.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto e del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme di merito.
  • Quando il contratto e i suoi allegati consentono di individuare con precisione il tasso di interesse pattuito, non può parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto sulla base di una clausola isolata, se il piano di ammortamento allegato e parte integrante del regolamento contrattuale specifica il dato economico rilevante.
  • La deduzione di anatocismo, usura o applicazione del tasso di mora deve essere proposta con censure specifiche e autosufficienti; in cassazione non è sufficiente una contestazione generica o la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaGiudicato

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