Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un residuo debito derivante da un contratto di finanziamento, del quale l'opponente era fideiussore del debitore principale. In opposizione al decreto, il fideiussore deduceva: la nullità del monitorio per insufficienza della prova scritta del credito; la nullità del contratto di fideiussione per omessa consegna e per indeterminatezza dell'oggetto; l'erroneità del credito azionato e la prescrizione quinquennale degli interessi; la violazione degli obblighi informativi periodici; la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Chiedeva la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno. Soccombente in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto legittimata ad agire la banca/finanziaria, nonostante il credito sarebbe stato ceduto anni prima a un diverso soggetto; (2) violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatti/prove per avere la Corte d'appello respinto le censure su indeterminatezza del contratto, anatocismo, usura, tasso di mora e prova del credito, senza considerare la documentazione prodotta e, secondo il ricorrente, senza pronunciarsi adeguatamente su tali eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la dedotta cessione del credito integrasse, al più, un problema di titolarità sostanziale del credito e non un difetto di legitimatio ad causam; si trattava quindi di questione di merito, non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comunque coperta da giudicato interno perché non specificamente devoluta con l'appello contro la statuizione di primo grado sulla titolarità del credito in capo alla parte opposta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato le censure come meramente di merito e, pertanto, inammissibili in cassazione: la contestazione sulla determinatezza del tasso e sulla clausola "uso piazza" tendeva a una nuova valutazione del contenuto contrattuale e delle prove; inoltre la Corte ha rilevato che nei precedenti gradi il contratto era stato ritenuto determinato in ogni suo aspetto, anche perché il piano di ammortamento allegato indicava espressamente il tasso del 14% ed era parte integrante del contratto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione/azione, ma la Corte ha distinto la titolarità sostanziale del credito dalla legitimatio ad causam
invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimazione; la Corte ha escluso che la questione riguardasse la legittimatio ad causam
richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione al diritto di difesa
richiamato in tema di cessione del credito
invocato in opposizione per la pretesa nullità del contratto fideiussorio per omessa consegna
invocato per la dedotta mancata informazione periodica da parte della banca
invocati per la dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del primo e del secondo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
rubrica del secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto le censure meramente di merito e quindi inammissibili
richiamato dal ricorrente; il testo sembra riferirsi al tema dell'onere della prova, ma la Corte non sviluppa un diverso principio sul punto
richiamati dal ricorrente senza specifica incidenza decisoria nel testo
richiamato dal ricorrente senza sviluppo decisorio
richiamato dal ricorrente senza sviluppo decisorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- La contestazione della titolarità sostanziale del credito azionato è questione di merito e non di legittimazione ad agire: non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, se non devoluta con l'impugnazione avverso la statuizione di primo grado, resta coperta da giudicato interno.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto e del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme di merito.
- Quando il contratto e i suoi allegati consentono di individuare con precisione il tasso di interesse pattuito, non può parlarsi di indeterminatezza dell'oggetto sulla base di una clausola isolata, se il piano di ammortamento allegato e parte integrante del regolamento contrattuale specifica il dato economico rilevante.
- La deduzione di anatocismo, usura o applicazione del tasso di mora deve essere proposta con censure specifiche e autosufficienti; in cassazione non è sufficiente una contestazione generica o la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze documentali.
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