Cassazione Civile, Ordinanza n. 07919/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una persona fisica di restituire una somma di denaro pari a euro 171.545,12, oltre interessi e spese, somma che sarebbe stata corrisposta in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi riformata in appello con riduzione dell'importo riconosciuto. Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo che la domanda restitutoria dovesse essere proposta davanti al giudice della causa originaria, trattandosi di somme versate in esecuzione di una decisione resa in una controversia rientrante nella giurisdizione del giudice del lavoro. La società ricorrente ha impugnato tale statuizione con regolamento di competenza, deducendo l'errore del Tribunale nel ritenere che la sentenza di appello fosse stata cassata da questa Corte e nel trascurare che il credito restitutorio trovava titolo nella cessione del relativo diritto da parte dell'originario debitore. Il resistente ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo errata la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord. Ha affermato che l'azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato, non rientra nella condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ma costituisce un'azione restitutoria autonoma, proponibile anche in un ordinario giudizio di cognizione secondo le regole ordinarie di competenza. Ha inoltre rilevato che la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito riguardava l'ipotesi diversa della cassazione senza rinvio della sentenza di merito, non pertinente al caso concreto. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, davanti al quale le parti sono state rimesse anche per la regolazione delle spese del presente incidente.
Norme richiamate
L'azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non si inquadra nella ripetizione d'indebito oggettivo, perché non dipende da un pagamento privo di causa originaria in senso tecnico, ma dall'esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale precedente al provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in sede di impugnazione, ha natura restitutoria autonoma e non coincide con la condictio indebiti ex art. 2033 c.c.
- In tali ipotesi non assumono rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens, poiché le prestazioni sono eseguite e ricevute nella consapevolezza della provvisorietà del titolo e della sua possibile riforma.
- L'azione restitutoria può essere proposta anche in via autonoma davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie di competenza, e non necessariamente davanti al giudice dell'impugnazione o della causa originaria.
- La giurisprudenza sulla restituzione conseguente alla cassazione senza rinvio della sentenza di merito non è applicabile alla diversa ipotesi di restituzione conseguente alla semplice riforma della decisione in appello o comunque alla sopravvenuta caducazione parziale del titolo.
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