Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2006, con cui l’amministrazione finanziaria rettificava l’imposta dovuta da una società che aveva eseguito lavori presso il Policlinico di Bari e l’Ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo l’Ufficio, gli interventi non potevano beneficiare dell’aliquota agevolata perché qualificabili come manutenzione straordinaria e non come interventi agevolati su edilizia residenziale pubblica. La società aveva impugnato l’atto; in primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che le opere integrassero risanamento conservativo. La CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che i lavori consistessero in forniture e prestazioni per l’ammodernamento e la ristrutturazione parziale del sistema elettrico, con realizzazione di un sistema elettrico nuovo e opere murarie nuove, quindi non mera manutenzione straordinaria ma risanamento conservativo, con conseguente applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse qualificato i lavori come restauro senza adeguata spiegazione; (2) violazione della disciplina IVA agevolata e dell’art. 31 L. 457/1978, assumendo che la CTR non avesse correttamente verificato i presupposti di legge e avesse erroneamente escluso la natura di manutenzione straordinaria dei lavori. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque espresso in modo sufficiente le ragioni del decisum e aveva compiuto una concreta qualificazione dei lavori come non riconducibili alla manutenzione straordinaria, ma al risanamento conservativo. Ha poi ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui le opere non si esaurivano nella sostituzione di componenti vetuste dell’impianto elettrico, ma nella realizzazione di un nuovo sistema elettrico con opere murarie nuove, idoneo a migliorare funzionalità e sicurezza degli immobili. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione in modo da consentire il controllo logico-giuridico del decisum.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura sulla qualificazione dei lavori è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 127-quaterdecies Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/1972
L’aliquota IVA agevolata si applica agli interventi agevolati richiamati dalla norma, ricondotti nella sentenza al risanamento conservativo.
art. 1, comma 11, L. n. 449/1997
La disposizione ha inserito la voce tariffaria che consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata agli interventi indicati.
La Corte richiama la distinzione tra manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; nel caso concreto i lavori sono stati ricondotti al risanamento conservativo.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione apparente viola il minimo costituzionale della motivazione richiesto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale trasposizione normativa della nozione di restauro e risanamento conservativo.
Massime di principio
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, consente di ricostruire la ratio decidendi e di controllare la coerenza logico-giuridica della decisione.
- Ai fini dell’IVA agevolata per interventi edilizi, la qualificazione dei lavori dipende dalla loro concreta natura e non dalla sola etichetta formale adoperata negli atti di gara o dalle parti.
- La manutenzione straordinaria presuppone interventi di rinnovamento o sostituzione di parti dell’impianto senza modificare in modo sostanziale le prestazioni e senza realizzare un impianto nuovo; se l’intervento comporta la realizzazione di un nuovo sistema o una trasformazione rilevante, la qualificazione può ricadere nel risanamento conservativo.
- Il risanamento conservativo è compatibile con interventi innovativi purché abbiano finalità di conservazione dell’organismo edilizio e di migliore funzionalità del bene, senza determinare un organismo edilizio ontologicamente diverso dal precedente.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore non incide sul processo già pendente e fissato per la decisione, in ragione della perpetuatio dell’ufficio difensivo.
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