Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005, contestando l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% ai lavori eseguiti presso il Policlinico di Bari e l'Ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo l'Ufficio, si trattava di interventi di manutenzione straordinaria non agevolabili perché non eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica. La Commissione tributaria provinciale aveva invece accolto il ricorso della società, qualificando le opere come risanamento conservativo. La CTR aveva confermato tale impostazione, rilevando che i lavori consistevano nell'ammodernamento e nella ristrutturazione parziale del sistema elettrico e in opere edili e impiantistiche per l'adeguamento delle cabine elettriche, tali da integrare un nuovo sistema elettrico con opere murarie nuove, e non una mera manutenzione straordinaria. In Cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe qualificato le opere come restauro senza spiegare le ragioni dell'applicabilità dell'aliquota agevolata; 2) violazione dell'art. 1, comma 11, L. 449/1997 e dell'art. 31 L. 457/1978, per avere la CTR escluso la manutenzione straordinaria senza verificare tutti i presupposti della disciplina agevolativa e senza corretta qualificazione dei lavori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, perché la CTR aveva espresso in modo sufficiente le ragioni della decisione, valorizzando la natura innovativa degli interventi e la loro riconducibilità al risanamento conservativo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente compiuto la qualificazione concreta delle opere e, nell'escludere la manutenzione straordinaria, aveva implicitamente riconosciuto i presupposti dell'agevolazione IVA per gli interventi di restauro/risanamento conservativo. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese; non si applica l'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata
richiede una motivazione idonea a consentire il controllo sul ragionamento decisorio; nella specie la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, soglia che la sentenza d'appello è stata ritenuta aver superato
art. 1, comma 11, L. n. 449/1997
ha inserito la disciplina agevolativa IVA per determinati interventi edilizi
art. 127-quaterdecies Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/1972
norma IVA agevolata richiamata dall'Ufficio e applicata dalla CTR agli interventi qualificati come risanamento conservativo
art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 457/1978
definisce gli interventi di restauro e risanamento conservativo, richiamati per qualificare le opere come agevolabili
art. 3, legge 6 giugno 2001, n. 380
richiamata come trasposizione della definizione di restauro e risanamento conservativo
la rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato alla parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se la motivazione consente il controllo della ratio decidendi, la censura ex art. 132 c.p.c. è infondata.
- La qualificazione di un intervento edilizio ai fini fiscali deve essere compiuta in base alla concreta natura delle opere eseguite, non alla mera etichetta attribuita negli atti di gara o di affidamento.
- La manutenzione straordinaria presuppone interventi di rinnovamento o sostituzione che non comportino la realizzazione di un impianto nuovo né una trasformazione sostanziale delle prestazioni dell'opera preesistente.
- Gli interventi che comportano la realizzazione di un sistema nuovo o di opere innovative finalizzate a migliore funzionalità e conservazione del manufatto possono essere ricondotti al risanamento conservativo, con conseguente applicazione del regime IVA agevolato previsto dalla normativa di settore.
- Quando il giudice di merito esclude la manutenzione straordinaria e qualifica le opere come risanamento conservativo, egli affronta in sostanza il presupposto decisivo per l'accesso al beneficio fiscale, senza necessità di una distinta e autonoma analisi formale di ulteriori passaggi se la ratio è chiaramente espressa.
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