Cassazione Civile, Ordinanza n. 07912/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società e alcuni soci/garanti avevano agito contro una banca per ottenere la rideterminazione dei saldi di due conti correnti affidati, deducendo l’illegittimità di vari addebiti: interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese, giorni valuta e altri oneri non pattuiti o non validamente determinati; avevano inoltre chiesto la ripetizione di quanto indebitamente versato, la verifica del tasso soglia ai fini dell’usura e la dichiarazione di nullità delle obbligazioni accessorie, compresa una fideiussione omnibus, oltre a domande conseguenti su Centrale Rischi e danno. Il Tribunale aveva accolto le domande, rideterminando i saldi e condannando la banca alla restituzione. La Corte d’appello aveva in parte riformato la decisione, confermando l’accertamento del saldo dei conti sulla base dell’illegittimità degli addebiti, ma escludendo la condanna alla restituzione perché il conto era ancora aperto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione e impossibilità di pronunciare un mero accertamento del saldo, sostenendo che la domanda di accertamento sarebbe stata solo strumentale alla condanna ripetitoria; 2) violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. sulla prescrizione, lamentando che la Corte territoriale avesse respinto l’eccezione di prescrizione senza considerare l’orientamento che ammette la cd. eccezione di prescrizione generica anche senza indicare le singole rimesse solutorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda di accertamento dell’effettivo dare-avere e quindi del saldo del conto fosse già stata proposta in primo grado e che l’eliminazione della sola condanna restitutoria non integrasse ultrapetizione, ma mera riduzione dell’accoglimento. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione contro la banca in rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, l’onere di allegazione dell’eccezione è assolto con la sola deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente le rimesse solutorie ritenute prescritte. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, la sentenza è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non è incorso in ultrapetizione quando ha accolto la sola domanda di accertamento del saldo già proposta in citazione, riducendo solo la portata della condanna restitutoria.
È richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dell’azione di ripetizione e al relativo onere di allegazione dell’eccezione.
È richiamato per il tema della decorrenza della prescrizione e dell’inerzia del titolare del diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In una controversia bancaria su conto corrente, la domanda di accertamento del saldo e dell’effettivo dare-avere può essere autonomamente proposta e decisa anche se la domanda di ripetizione di indebito non sia accolta, purché l’accertamento risulti già incluso nelle conclusioni originarie.
- La riduzione della decisione favorevole alla parte attrice, con eliminazione della sola condanna alla restituzione, non integra ultrapetizione quando il giudice si limita a decidere entro il perimetro della domanda di accertamento del rapporto dare-avere.
- Nell’azione di ripetizione proposta dal correntista contro la banca, l’eccezione di prescrizione può essere validamente formulata in modo generico mediante la deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare puntualmente le singole rimesse ritenute prescritte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07917/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07919/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2023 del 20/03/2023
- ordinanza_civile · 20 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07921/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →