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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37261/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, recuperando a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, sulla base di movimentazioni bancarie ed extra conto ritenute non giustificate su conti a lui intestati. Il contribuente aveva contestato gli atti sostenendo di avere svolto soltanto attività occasionale di collezionismo e compravendita di oggetti d'arte, senza organizzazione d'impresa e senza i presupposti per l'Irap; aveva inoltre dedotto vizi formali degli avvisi, mancata deduzione dei costi, mancata applicazione del regime Iva del margine e illegittimità delle indagini bancarie. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme su Irpef, Iva, Irap e sugli accertamenti bancari, per avere la CTR qualificato l'attività come impresa; (2) violazione della disciplina Irap per assenza di autonoma organizzazione; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa al presupposto Irap; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza di autonoma organizzazione; (5) violazione delle norme fiscali per non avere dedotto i costi e per non avere applicato il regime del margine Iva sulle opere d'arte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto in primo luogo irrilevante, nel giudizio di cassazione, la documentazione prodotta a ridosso dell'udienza relativa al decesso del ricorrente e alla rinuncia all'eredità degli eredi. Quanto ai motivi, ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza e comunque insussistenza della denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha ritenuto inammissibili gli altri motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito o comunque non colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha valorizzato il fatto che la CTR aveva accertato in concreto lo svolgimento di un'attività di impresa nella compravendita di opere d'arte, con conseguente legittimità delle riprese Irpef, Iva e Irap; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie riferite a un imprenditore, opera la presunzione legale di ricavi non dichiarati, con onere del contribuente di fornire prova contraria e di indicare gli eventuali costi deducibili. Quanto al regime del margine Iva, ha evidenziato che si tratta di regime speciale di cui il contribuente deve provare i presupposti, prova che nel ricorso non era stata specificamente dedotta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la sentenza impugnata si fondi su un accertamento fattuale autonomo e dirimente.
  • In materia tributaria, la qualificazione dell'attività come impresa può essere desunta in concreto dalle modalità operative e dalle movimentazioni finanziarie, senza che sia decisiva la tesi difensiva della mera occasionalità o del collezionismo.
  • Per gli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie riferibili a un imprenditore, opera la presunzione legale di ricavi non dichiarati; il contribuente deve fornire prova contraria specifica e indicare gli eventuali costi deducibili nonché le ragioni di giustificazione delle operazioni.
  • L'Irap è dovuta quando l'attività accertata integra esercizio abituale di attività diretta alla produzione o allo scambio di beni; se l'attività è qualificata come impresa, il presupposto organizzativo è in re ipsa.
  • Il regime Iva del margine è regime speciale e derogatorio: chi lo invoca deve allegare e provare i presupposti di fatto e gli adempimenti richiesti per esserne beneficiario.
  • Nel ricorso per cassazione sono necessari specificità e autosufficienza: occorre indicare dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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