Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite aveva ad oggetto un ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha depositato memoria e documentazione per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere definito la controversia mediante definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. La società ha prodotto domanda di definizione, modello di pagamento, quietanza di versamento e prova della notifica all'Avvocatura erariale. L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto la documentazione via PEC e non ha opposto diniego. La questione esaminata dalla Corte non è stata il merito tributario della pretesa, ma la verificazione dei presupposti dell'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata e le conseguenze sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione comprovante i presupposti della definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018. Ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla norma richiamata. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, osservando che tale misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione per definizione della lite.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere se ne risultano integrati i presupposti.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Prevede l'estinzione del giudizio per definizione agevolata e la regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione al caso di estinzione per definizione agevolata, perché il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta in cassazione l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria e l'Amministrazione non oppone diniego, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata produce un effetto estintivo del processo, con spese poste a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura lato sensu sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; in particolare non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia.
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