Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, delle domande proposte da tre lavoratrici nei confronti del Ministero datore di lavoro: esse chiedevano di dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine stipulati, ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive o, in subordine o in aggiunta, al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva escluso le domande, ritenendo che l'immissione in ruolo delle dipendenti costituisse misura sufficiente, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, ma prima dell'adunanza camerale le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle parti ricorrenti. Poiché la controparte non si era costituita, ha ritenuto non necessario alcun adempimento di comunicazione o accettazione ai fini della declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il processo. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione e non di inammissibilità o improcedibilità, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della controparte, consente la declaratoria di estinzione del processo senza necessità di comunicazione o accettazione ai fini della pronuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo quando la parte intimata non si sia costituita, senza che occorra l'accettazione della rinuncia.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso non è equiparabile a una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità e non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure relative alla validità dei contratti a termine o alle conseguenze risarcitorie della loro eventuale illegittimità.
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