Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio sulla spettanza, in favore di un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione, di un compenso/indennità per il ritardato recepimento delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento, sull'importo già liquidato, della rivalutazione monetaria dal 12 luglio 2001 e degli interessi legali dal 19 ottobre 1999. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115, 116, 384, 392, 394 c.p.c. e dell'art. 1224 c.c., sostenendo che, trattandosi di credito di valuta, la rivalutazione monetaria non consegue automaticamente al ritardo nell'adempimento ma richiede la prova, da parte del creditore, dell'an e del quantum del maggior danno. In prossimità dell'adunanza, il controricorrente ha depositato memoria e documenti affermando di aver ricevuto il pagamento dell'importo complessivo e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; la Corte ha però escluso che ciò fosse sufficiente, perché la rinuncia del difensore a un effetto dispositivo del diritto controverso non era assistita da valida procura speciale idonea a transigere o rinunciare alla lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto non dichiarabile la cessazione della materia del contendere, per inefficacia della rinuncia formulata dal difensore senza specifico potere dispositivi nella procura. Nel merito ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio, cassando la sentenza impugnata e decidendo direttamente la causa: ha rigettato la domanda del medico avente ad oggetto la rivalutazione monetaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ferma restando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
In cassazione possono prodursi documenti diretti a dimostrare fatti sopravvenuti che incidano sull'interesse al ricorso, come la cessazione della materia del contendere.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non partecipata è stata considerata ai fini dell'esame della sopravvenienza dedotta.
art. 392 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello doveva uniformarsi ai principi già affermati dalla Cassazione nella precedente sentenza.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte pretese incompatibili con i limiti segnati dalla precedente cassazione.
art. 115 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale violata, ma la Corte ha deciso la censura soprattutto sul diverso tema della natura del credito e della prova del maggior danno.
art. 116 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale violata, senza che la Corte ne facesse un autonomo centro argomentativo decisivo.
art. 84 c.p.c.
primo comma; secondo comma
La procura alle liti non attribuisce al difensore poteri dispositivi dell'oggetto della controversia, come rinunciare o transigere, se non nei limiti espressamente previsti; la formula di stile "ogni più ampia facoltà di legge" non basta.
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione serve a circoscrivere il conferimento del potere alla controversia e al giudizio determinati, ma non amplia i poteri dispositivi del difensore.
art. 1224 c.c.
Per le obbligazioni di valuta il maggior danno da ritardo non è presunto, ma va provato dal creditore; in difetto spettano gli interessi, non anche la rivalutazione automatica.
art. 1227 c.c.
La Corte richiama il principio per cui il danneggiato che non abbia agito tempestivamente sopporta le conseguenze del proprio comportamento omissivo (imputet sibi).
L. 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce il parametro di liquidazione equitativa dell'indennità/compenso spettante ai medici specializzandi, valorizzato dalla giurisprudenza come forma di adempimento parziale dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti sopravvenuti solo se idonei a dimostrare la cessazione dell'interesse al ricorso, ma la relativa produzione deve rispettare le regole di notificazione alle altre parti.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di una rinuncia o transazione compiuta dal difensore se la procura non gli conferisce espressamente il potere di disporre del diritto controverso.
- La formula generica di conferimento delle "più ampie facoltà di legge" nella procura alle liti non attribuisce al difensore il potere di rinunciare alla domanda o di transigere la lite.
- Nel regime delle obbligazioni di valuta, il ritardo nell'adempimento non comporta automaticamente la rivalutazione monetaria: il creditore deve allegare e provare il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., mentre gli interessi spettano dalla mora.
- Quando la Corte di cassazione ha già qualificato il credito del medico specializzando come peculiare credito para-risarcitorio da liquidare equitativamente secondo i parametri fissati dalla L. n. 370 del 1999, il giudice di rinvio deve attenersi a tale assetto e non può riconoscere in via automatica una rivalutazione monetaria non supportata da prova del maggior danno.
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