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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione un credito IVA che il contribuente aveva utilizzato in compensazione. Il credito derivava da fatture emesse da una ditta terza, nei cui confronti erano emerse irregolarità fiscali (assenza di dati contabili, cessazione dell’attività, omessa dichiarazione). I giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo: a) illegittima la mancata allegazione all’avviso della segnalazione interna richiamata a fondamento della pretesa; b) insufficiente la prova della fittizietà delle operazioni; c) non legittimo il diniego del credito in compensazione/detrazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla motivazione per relationem e sullo Statuto del contribuente; nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; violazione delle norme sul credito IVA e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR escluso la possibilità di negare la detrazione del credito.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso del contribuente, ritenendo applicabile la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Nel merito ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia: ha affermato che l’obbligo di motivazione può essere assolto per relationem se l’atto richiama elementi già conosciuti o riproduce il contenuto essenziale degli atti presupposti; ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente e contraddittoria; ha chiarito che, quando il provvedimento di diniego del rimborso non indichi alcun credito spettante perché l’Ufficio ne contesti radicalmente l’esistenza, quel credito non può essere successivamente portato in detrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017

    "Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La sospensione opera automaticamente per tutte le controversie definibili, indipendentemente dalla presentazione della domanda di definizione da parte del contribuente.

  • art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, che può essere assolta anche per relationem.

  • art. 56, comma 5, D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale disposizione sulla motivazione degli atti IVA, compatibile con la motivazione per relationem se il contenuto essenziale dell’atto richiamato è riprodotto o già conosciuto.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’obbligo di allegazione dei documenti richiamati opera solo per gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria è nulla se la motivazione è solo apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 1, comma 10, D.P.R. n. 443/1997

    In tema di IVA, il credito può essere portato in detrazione nei periodi successivi solo se, contestualmente al diniego di rimborso, l’Amministrazione indichi il credito spettante; se il credito è radicalmente disconosciuto, non è detraibile.

  • art. 30 D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in relazione alla disciplina del credito IVA e del suo utilizzo successivo in detrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito non può escludere la legittimità del recupero del credito senza una corretta verifica dell’onere probatorio in ordine all’esistenza del credito stesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’atto tributario è valida se il contribuente è posto in grado di conoscere in modo pieno e intelligibile la pretesa fiscale, perché il documento richiamato è allegato, riprodotto nel contenuto essenziale o già conosciuto legalmente dalla parte.
  • L’obbligo di allegazione di atti richiamati in motivazione non è assoluto: non sussiste quando il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza del documento presupposto.
  • In sede di legittimità è denunciabile solo la motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria; non è invece sindacabile il mero dissenso sulla sufficienza o persuasività dell’argomentazione di merito.
  • In materia di IVA, il credito non può essere successivamente portato in detrazione se, nel provvedimento di diniego del rimborso, l’Amministrazione abbia negato in radice l’esistenza del credito e non ne abbia indicato alcun ammontare spettante.
  • Quando la ricostruzione del credito IVA è contestata per difetto di documentazione e per incongruenze fiscali del soggetto emittente delle fatture, il giudice deve verificare coerentemente la prova dell’esistenza del credito e la legittimità del suo utilizzo in compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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