Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 ai fini IVA e IRAP, emesso a seguito della rideterminazione del prezzo di cessione delle quote latte dal contribuente al figlio, titolare di altra azienda agricola. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, limitandosi a ridurre il prezzo di cessione del latte; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto integralmente l'impugnazione, annullando l'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma nelle more del giudizio il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, attestando l'avvenuto perfezionamento della procedura con i pagamenti dovuti.
La decisione
La Corte ha rilevato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia pendente ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, in quanto il contribuente aveva aderito alla procedura e aveva eseguito i pagamenti richiesti. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha inoltre escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale conseguenza non opera quando la cessazione della materia del contendere sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
La definizione agevolata della lite pendente, se validamente perfezionata con i prescritti pagamenti, comporta l'estinzione del giudizio in corso.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
In caso di estinzione del giudizio tributario, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13
Prevede il regime delle spese nelle controversie definite con la procedura agevolata e richiama l'estinzione del giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando la cessazione della materia del contendere sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata di una controversia tributaria pendente, se perfezionata secondo i requisiti di legge e provata in giudizio, determina l'estinzione del processo di cassazione.
- Quando la lite è estinta per adesione alla definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale indicata dalla disciplina tributaria e restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la cessazione della materia del contendere deriva da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
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