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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e del sottostante estratto di ruolo, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella e chiedendo la nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004 e dell'art. 6 della L. n. 212/2000, nonché per intervenuta decadenza. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che, in mancanza di prova della notifica della cartella, l'estratto di ruolo fosse impugnabile e che fosse nulla l'iscrizione a ruolo perché l'Ufficio non aveva preventivamente comunicato, con raccomandata A/R, l'esito della liquidazione. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con tre motivi: ha sostenuto che l'omessa ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis non comporta nullità della cartella, ma al più annullamento delle sole sanzioni; ha denunciato omessa pronuncia sulle questioni di merito della pretesa tributaria; ha censurato la motivazione della CTR, assumendo che l'omessa notifica della cartella non potesse giustificare l'annullamento della pretesa sostanziale. Equitalia Sud ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, carenza di interesse ad agire del contribuente, poiché avrebbe contestato solo il ruolo per omessa notifica della cartella; dall'altro, la validità della notificazione della cartella sulla base dell'estratto di ruolo e della raccomandata con avviso di giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale di Equitalia Sud. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Ufficio, richiamando il principio secondo cui, nei controlli automatizzati relativi a redditi soggetti a tassazione separata, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'esito della liquidazione mediante raccomandata A/R e, in mancanza, l'iscrizione a ruolo è nulla. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR, avendo accolto la doglianza preliminare sulla mancata comunicazione, non era tenuta a esaminare il merito della pretesa tributaria. Ha respinto il terzo motivo rilevando che la motivazione della CTR era chiara e che la mancata notifica della cartella non costituiva autonoma ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la carenza di interesse ad agire poiché il contribuente aveva censurato non solo la cartella ma anche l'estratto di ruolo e la pretesa sostanziale; ha inoltre ritenuto non provata la regolarità della notificazione della cartella, perché l'avviso prodotto non indicava un fatto idoneo a rendere conoscibile l'atto secondo i criteri elaborati in materia di notificazione ex art. 140 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soccombenti. Per l'Agenzia delle entrate è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché ammessa alla prenotazione a debito; per Equitalia Sud è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie relativi a redditi soggetti a tassazione separata, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito della liquidazione; la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando il contribuente non si limiti a contestare la notifica della cartella, ma deduca anche vizi della pretesa tributaria sostanziale, così integrando un concreto interesse ad agire.
  • L'omesso esame di questioni di merito non integra vizio decisivo quando il giudice di merito accoglie una ragione preliminare assorbente, idonea da sola a definire la lite.
  • La validità della notificazione a mezzo posta in caso di irreperibilità del destinatario richiede che dalla documentazione risulti un fatto idoneo a rendere conoscibile l'avviso; non è sufficiente un modulo postale ambiguo o incompleto.
  • In sede di legittimità, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere con chiarezza la ratio decidendi; non è necessario che confuti ogni ulteriore profilo non posto a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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