Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e del sottostante estratto di ruolo, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella e chiedendo la nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004 e dell'art. 6 della L. n. 212/2000, nonché per intervenuta decadenza. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che, in mancanza di prova della notifica della cartella, l'estratto di ruolo fosse impugnabile e che fosse nulla l'iscrizione a ruolo perché l'Ufficio non aveva preventivamente comunicato, con raccomandata A/R, l'esito della liquidazione. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con tre motivi: ha sostenuto che l'omessa ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis non comporta nullità della cartella, ma al più annullamento delle sole sanzioni; ha denunciato omessa pronuncia sulle questioni di merito della pretesa tributaria; ha censurato la motivazione della CTR, assumendo che l'omessa notifica della cartella non potesse giustificare l'annullamento della pretesa sostanziale. Equitalia Sud ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, carenza di interesse ad agire del contribuente, poiché avrebbe contestato solo il ruolo per omessa notifica della cartella; dall'altro, la validità della notificazione della cartella sulla base dell'estratto di ruolo e della raccomandata con avviso di giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale di Equitalia Sud. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Ufficio, richiamando il principio secondo cui, nei controlli automatizzati relativi a redditi soggetti a tassazione separata, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'esito della liquidazione mediante raccomandata A/R e, in mancanza, l'iscrizione a ruolo è nulla. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR, avendo accolto la doglianza preliminare sulla mancata comunicazione, non era tenuta a esaminare il merito della pretesa tributaria. Ha respinto il terzo motivo rilevando che la motivazione della CTR era chiara e che la mancata notifica della cartella non costituiva autonoma ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la carenza di interesse ad agire poiché il contribuente aveva censurato non solo la cartella ma anche l'estratto di ruolo e la pretesa sostanziale; ha inoltre ritenuto non provata la regolarità della notificazione della cartella, perché l'avviso prodotto non indicava un fatto idoneo a rendere conoscibile l'atto secondo i criteri elaborati in materia di notificazione ex art. 140 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soccombenti. Per l'Agenzia delle entrate è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché ammessa alla prenotazione a debito; per Equitalia Sud è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 1, comma 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311
nei redditi soggetti a tassazione separata l'Ufficio deve comunicare preventivamente l'esito della liquidazione con raccomandata A/R; la mancata comunicazione comporta nullità dell'iscrizione a ruolo
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
la comunicazione preventiva al contribuente è un adempimento dovuto prima dell'iscrizione a ruolo
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nei controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione assume rilievo invalidante nei casi considerati
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'estratto di ruolo e la cartella possono essere oggetto di impugnazione quando il contribuente contesti la pretesa sostanziale e la mancata notifica
sussiste interesse ad agire quando l'impugnazione investe anche la pretesa sostanziale e non solo un vizio formale della notifica
non ricorre omessa pronuncia se il giudice accoglie una ragione assorbente che rende superfluo l'esame del merito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ragione della decisione
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il fondamento della decisione
la valutazione della prova documentale deve essere censurata solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina la notificazione della cartella di pagamento
in caso di destinatario irreperibile, la validità della notifica richiede che dall'avviso risulti un fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso, non la prova della conoscenza effettiva
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne dà atto con riguardo ai presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato, ma esclude la sua applicazione all'Agenzia delle entrate per la prenotazione a debito
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie relativi a redditi soggetti a tassazione separata, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito della liquidazione; la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando il contribuente non si limiti a contestare la notifica della cartella, ma deduca anche vizi della pretesa tributaria sostanziale, così integrando un concreto interesse ad agire.
- L'omesso esame di questioni di merito non integra vizio decisivo quando il giudice di merito accoglie una ragione preliminare assorbente, idonea da sola a definire la lite.
- La validità della notificazione a mezzo posta in caso di irreperibilità del destinatario richiede che dalla documentazione risulti un fatto idoneo a rendere conoscibile l'avviso; non è sufficiente un modulo postale ambiguo o incompleto.
- In sede di legittimità, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere con chiarezza la ratio decidendi; non è necessario che confuti ogni ulteriore profilo non posto a fondamento della decisione.
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