Cassazione Civile, Ordinanza n. 02470/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato, con tre motivi, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro sei avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2005-2010. Gli accertamenti erano fondati sull'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che gli avvisi non riportassero adeguatamente le dichiarazioni di terzi richiamate e si fondassero su circostanze non provate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, contestando che gli elementi valorizzati fossero idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Con il terzo motivo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, assumendo che la CTR non avesse realmente esaminato le sue difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa anche per relationem, purché siano riprodotti o indicati in modo essenziale gli elementi necessari a consentire la difesa del contribuente; nel caso concreto tale requisito era soddisfatto. Ha inoltre ribadito che, nelle contestazioni su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare i fatti anche per indizi e, una volta indicati elementi presuntivi gravi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Infine, la motivazione della CTR, pur concisa, è stata ritenuta esistente e non apparente, perché permetteva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante motivazione per relationem, purché l'atto richiami elementi essenziali conoscibili dal contribuente.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata insieme a quella sul contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata in tema di motivazione e legittimità dell'accertamento IVA.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
L'onere della prova grava sul contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari sufficienti.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per sorreggere l'accertamento fiscale, se dotate di adeguata valenza indiziaria.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso quale base dell'accertamento presuntivo.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso quale base dell'accertamento IVA.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente o inesistente, non quando sia concisa ma comprensibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre i vizi di violazione/falsa applicazione di legge sui primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento tributario può essere legittimamente effettuata per relationem, purché l'atto rechi gli elementi essenziali dell'atto richiamato in modo da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di controllarne la fondatezza.
- Quando l'Ufficio contesta l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti; in tal caso spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La regolarità formale della contabilità, l'esistenza delle fatture o dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la realtà dell'operazione se gli elementi complessivi depongono per la sua fittizietà.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente o inesistente; una motivazione concisa, ma intellegibile e idonea a far comprendere le ragioni della decisione, è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
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